Legislazione imperiale e la giurisprudenza post-classica
Il sistema delle fonti nel Basso Impero
Durante l’epoca del Dominato si sviluppò l’idea che tutto il diritto derivasse in modo diretto o indiretto dall’imperatore e dalla sua volontà.
Egli inoltre era l’unico interprete quindi la prassi dello ius respondendi della giurisprudenza classica e precedente cadde in disuso.
I testi delle costituzioni venivano predisposti dal quaestor sacri palatii e dai suoi funzionari ed erano firmati dall’imperatore. Questi editti erano molto diversi da quelli del Principato, si trattava infatti di provvedimenti particolari che venivano chiamati leges speciales ed erano rivolti ad un prefetto, al Senato, al popolo, resi pubblici e affissi.
Anche i rescritti e le epistole non furono più molto utilizzati e invalidati da Costantino quando non in linea con le norme vigenti. I decreti e i mandati invece persero la loro funzione se slegati dal caso concreto.
In questo periodo si diffuse la pragmatica sanctio, una nuova forma di costituzione volta a rispondere a richieste di riforma amministrativa da parte di altre autorità. Questi provvedimenti furono utilizzati ad esempio a partire da Teodosio II quando l’Augusto di una delle due parti voleva informare l’altro in merito alle costituzioni emanate. In questo modo l’Augusto che le riceveva poteva decidere se recepirle e in quel caso la paternità era di entrambi.
Oltre alle costituzioni si riaffermò la consuetudine, che acquisì nuovo spazio grazie proprio alla legge scritta in alcuni casi troppo rigida e poco adatta alle necessità sociali.
La consetudine fu accettata anche quando contra legem, soprattutto nelle province, e nonostante l’opposizione di Diocleziano in Oriente riuscì ad imporsi spesso nei tribunali. Costantino stabilì poi che la consuetudine non poteva abrogare la legge scritta e l’unica consuetudine come fonte del diritto era quella secundum legem.
Nel Basso Impero inoltre si usava distinguere il diritto scritto in leges novae (costituzioni imperiali) dallo ius vetus (diritto antico e quello derivante dalle opere dei giuristi classici).
La giurisprudenza post-classica non fu più ritenuta una fonte del diritto e i giuristi si limitarono ad insegnare e studiare.
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