Processo criminale: quaestiones extraordinarie, quaestio repetundarum e quaestiones perpetuae
Le quaestiones extraordinarie
La repressione criminale, come già visto nel post “Il processo criminale e la provocatio ad populum”, fu per secoli basata sulla potestà discrezionale dei magistrati con imperium. Nel tempo infatti non si erano mai individuati in modo preciso né i crimini né le rispettive pene.
Per certi versi la coercitio del magistrato venne limitata dal processo comiziale e dall’appello al popolo, ma a partire dal II secolo nemmeno la partecipazione dell’assemblea poté più garantire un processo giusto in quanto l’influenza politica iniziò a farsi sentire sempre più anche nei giudizi penali.
Anche il Senato favorì la politicizzazione della giustizia penale. Quando si trattava di intervenire per crimini politici infatti istituiva delle apposite commissioni senatorie con il ruolo di corti di giustizia presiedute da consoli o dal pretore: le quaestiones extraordinarie (ad esempio in occasione della repressione dei seguaci di Tiberio Gracco)
A partire dal 123 a.C. con la lex Sempronia de capite civis al Senato venne vietata la possibilità di istituire queste corti di giustizia per reati capitali senza il limite della provocatio ad populum.
Le quaestiones perpetuae
Dalla metà del II secolo per il processo criminale furono istituiti dei tribunali permanenti basati sia sul sistema della repressione magistratuale che sul processo comiziale. La provocatio non era consentita e non si procedeva come in precedenza raccogliendo l’assemblea, tuttavia il magistrato non esercitava più un potere coercitivo discrezionale e assumeva il ruolo di presidente.
Lo scopo di questi tribunali era quello di punire gli illeciti arricchimenti nelle province e su queste premesse nacquero delle corti permanenti: le quaestiones perpetuae, ognuna istituita da una legge che indicava il crimine e la pena da applicare. Questi tribunali erano fondati sull’accusa pubblica che ogni cittadino poteva muovere.
La pena principale era la morte, convertita a partire dal I secolo nell’esilio.
La quaestio repetundarum
Fin dagli ultimi anni del III secolo a.C. uno dei crimini più diffusi fu il crimen repetundarum.
Si trattava dell’illecito arricchimento del magistrato in provincia (attraverso estorsioni o appropriazioni indebite) ai danni dei sudditi. Questi potevano agire con iniziative politiche contro il governatore il quale era invitato in modo blando dal Senato a dimettersi o a scambiare la provincia.
La prima commissione di inchiesta (quaestio) incaricata dal Senato fu istituita nel 204 a.C. al fine di verificare le accuse contro Q. Pleminio, legato di Scipione l’Africano, che aveva permesso il saccheggio di Locri. Pleminio fu perseguito per perduellio con la possibilità per la città di Locri di chiedere indietro quanto sottratto davanti ad un tribunale speciale.
Il primo vero processo de pecuniis repetundis si tenne poi solo nel 171 a.C. su richiesta degli Ispani contro il propretore Titino e altri governatori. Venne insediato un collegio di reciperatores e due patroni in difesa delle vittime, tutti con carica di senatore.
Titino fu prosciolto mentre gli altri governatori vennero mandati in esilio. Il Senato infatti non voleva punire i responsabili per difendere la dignità senatoria. Allo stesso tempo non vi erano né una normativa per questo illecito né un tribunale imparziale poiché la concussione era vista come un mezzo per rifarsi delle spese della campagna elettorale e per costruire nuovi legami clientelari.
La Lex Calpurnia e la Lex Acilia
Con la lex Calpurnia del 149 a.C. i peregrini vittime di concussione poterono finalmente ricorrere alla legis actio sacramenti davanti al pretor peregrinus, chiedendo a dei patroni romani di rappresentarli (un collegio di reciperatores scelto da un albo di giudici senatori) per ottenere un risarcimento pecuniario.
Con la lex Acilia del 122 a.C. (dopo la lex Sempronia iudiciaria) invece venne istituito un tribunale permanente per ottenere la condanna penale del governatore concussionario.
I reciperatores non erano più di rango senatorio ma scelti da una lista di 450 cavalieri incensurati
La lista era compilata dal praetor peregrinus, approvata dai comizi e pubblicata nel Foro.
L’accusatore sceglieva 100 nomi della lista e l’accusato ne scartava 50. I 50 rimasti prestavano giuramento di imparzialità.
I provinciali continuavano a farsi assistere dai patroni ma potevano presentare la denuncia anche da soli.
Inoltre erano incoraggiati a denunciare poiché in caso di vittoria potevano ricevere la cittadinanza, l’immunità fiscale e l’esenzione militare.
Il praetor de repetundis
Il magistrato incaricato fu dapprima il praetor peregrinus e poi il praetor de repetundis che si occupava di:
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accertare se procedere o rigettare la richiesta
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formalizzare l’accusa e iscrivere l’accusato al ruolo
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seguire il dibattimento dei patroni e degli eventuali advocati della parte accusata
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visionare prove e testi
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a fine udienza chiedere se l’accusato doveva essere o meno condannato ai giurati, i quali rispondevano con voto segreto scrivendo il verdetto su una tavoletta cerata (il pretore non votava)
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istituire un’altra udienza se 1/3 della giuria si dichiarava incerta (con la lex Servilia Glauciae del 111 a.C. venne introdotta la comperendinatio cioè il dibattimento in due udienza con un giorno di intervallo per impedire azioni dilatorie)
L’eventuale condanna prevedeva il duplum del pregiudizio arrecato e quindi era necessario stabilire una somma oppure, in casi gravi, anche la pena di morte (esilio) e l’infamia.
Nel 70 a.C. la lex Aurelia Cottae introdusse nella lista dei giudici anche senatori, cavalieri e tribuni aerarii (i plebei che si occupavano della riscossione del tributo) poi esclusi dalla lex Iulia.
Altre questiones perpetuae e nuove corti criminali:
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Quaestio de ambitu: istituita dopo quella repetundarum per reprimere la corruzione e i brogli in campagna elettorale. Inizialmente non era un tribunale permanente, poi con la lex Cornelia di Silla venne introdotta una quaestio perpetua che poteva determinare l’interdizione dai pubblici uffici per 10 anni.
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Lex Licinia del 55 a.C. represse i sodalicia (voto di scambio)
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Quaestio per crimen maiestatis: per punire un abuso di potere da parte dei magistrati così grave da rappresentare un pericolo per lo stato. Con Silla questo crimine difficile da determinare venne definito di alto tradimento e punito con la morte. Durante il Principato la lesa maestà rientrò in questo crimine.
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Quaestio per crimen peculatus che rappresentava la sottrazione di denaro pubblico anche per finalità religiose, l’alterazione di monete, la falsificazione di atti. La condanna era l’interdizione.
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Quaestio de sicariis et venéficis: istituita da Silla per la repressione dell’omicidio volontario a mano armata, l’avvelenamento, il parricidium – cioè l’uccisione dei congiunti – e l’incendio doloso. Le pena prevista era la morte. Prima questi crimini venivano repressi attraverso quaestiones extraordinariae.
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Quaestio per reprimere il plagium: cioè la riduzione in schiavitù di un libero. La pena era una multa.
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La lex Cornelia de iniuriis fece diventare alcune ingiurie (come percosse e violazione di domicilio) fattispecie criminose.
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La lex Cornelia de falsis fece punire le ipotesi di falso materiale.
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La lex Plautia de vi per punire le sommosse. Anche la violenza privata diventò un crimine e non più un delitto privato.
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La lex Remmia per punire chi promuoveva un’azione infondata
Questi tribunali permanenti furono aspramenti contesi fra Senato ed equites. Le corti erano presiedute da un pretore o da un giudice scelto tra gli edili. Con la lex Cornelia iudiciaria dell’81 a.C. si decise poi di estrarre a sorte i componenti della giuria iscritti all’albo.
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