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Il processo criminale nel periodo Repubblicano e le quaestiones

Processo criminale: quaestiones extraordinarie, quaestio repetundarum e quaestiones perpetuae

Le quaestiones extraordinarie

La repressione criminale, come già visto nel post “Il processo criminale e la provocatio ad populum”, fu per secoli basata sulla potestà discrezionale dei magistrati con imperium. Nel tempo infatti non si erano mai individuati in modo preciso né i crimini né le rispettive pene.

Per certi versi la coercitio del magistrato venne limitata dal processo comiziale e dall’appello al popolo, ma a partire dal II secolo nemmeno la partecipazione dell’assemblea poté più garantire un processo giusto in quanto l’influenza politica iniziò a farsi sentire sempre più anche nei giudizi penali.

Anche il Senato favorì la politicizzazione della giustizia penale. Quando si trattava di intervenire per crimini politici infatti istituiva delle apposite commissioni senatorie con il ruolo di corti di giustizia presiedute da consoli o dal pretore: le quaestiones extraordinarie (ad esempio in occasione della repressione dei seguaci di Tiberio Gracco)

A partire dal 123 a.C. con la lex Sempronia de capite civis al Senato venne vietata la possibilità di istituire queste corti di giustizia per reati capitali senza il limite della provocatio ad populum.

 

Le quaestiones perpetuae

Dalla metà del II secolo per il processo criminale furono istituiti dei tribunali permanenti basati sia sul sistema della repressione magistratuale che sul processo comiziale. La provocatio non era consentita e non si procedeva come in precedenza raccogliendo l’assemblea, tuttavia il magistrato non esercitava più un potere coercitivo discrezionale e assumeva il ruolo di presidente.

Lo scopo di questi tribunali era quello di punire gli illeciti arricchimenti nelle province e su queste premesse nacquero delle corti permanenti: le quaestiones perpetuae, ognuna istituita da una legge che indicava il crimine e la pena da applicare. Questi tribunali erano fondati sull’accusa pubblica che ogni cittadino poteva muovere.

La pena principale era la morte, convertita a partire dal I secolo nell’esilio.

 

La quaestio repetundarum

Fin dagli ultimi anni del III secolo a.C. uno dei crimini più diffusi fu il crimen repetundarum.

Si trattava dell’illecito arricchimento del magistrato in provincia (attraverso estorsioni o appropriazioni indebite) ai danni dei sudditi. Questi potevano agire con iniziative politiche contro il governatore il quale era invitato in modo blando dal Senato a dimettersi o a scambiare la provincia.

La prima commissione di inchiesta (quaestio) incaricata dal Senato fu istituita nel 204 a.C. al fine di verificare le accuse contro Q. Pleminio, legato di Scipione l’Africano, che aveva permesso il saccheggio di Locri. Pleminio fu perseguito per perduellio con la possibilità per la città di Locri di chiedere indietro quanto sottratto davanti ad un tribunale speciale.

Il primo vero processo de pecuniis repetundis si tenne poi solo nel 171 a.C. su richiesta degli Ispani contro il propretore Titino e altri governatori. Venne insediato un collegio di reciperatores e due patroni in difesa delle vittime, tutti con carica di senatore.

Titino fu prosciolto mentre gli altri governatori vennero mandati in esilio. Il Senato infatti non voleva punire i responsabili per difendere la dignità senatoria. Allo stesso tempo non vi erano né una normativa per questo illecito né un tribunale imparziale poiché la concussione era vista come un mezzo per rifarsi delle spese della campagna elettorale e per costruire nuovi legami clientelari.

 

La Lex Calpurnia e la Lex Acilia

Con la lex Calpurnia del 149 a.C. i peregrini vittime di concussione poterono finalmente ricorrere alla legis actio sacramenti davanti al pretor peregrinus, chiedendo a dei patroni romani di rappresentarli (un collegio di reciperatores scelto da un albo di giudici senatori) per ottenere un risarcimento pecuniario.

Con la lex Acilia del 122 a.C. (dopo la lex Sempronia iudiciaria) invece venne istituito un tribunale permanente per ottenere la condanna penale del governatore concussionario.

I reciperatores non erano più di rango senatorio ma scelti da una lista di 450 cavalieri incensurati

Inoltre erano incoraggiati a denunciare poiché in caso di vittoria potevano ricevere la cittadinanza, l’immunità fiscale e l’esenzione militare.

 

Il praetor de repetundis

Il magistrato incaricato fu dapprima il praetor peregrinus e poi il praetor de repetundis che si occupava di:

L’eventuale condanna prevedeva il duplum del pregiudizio arrecato e quindi era necessario stabilire una somma oppure, in casi gravi, anche la pena di morte (esilio) e l’infamia.

Nel 70 a.C. la lex Aurelia Cottae introdusse nella lista dei giudici anche senatori, cavalieri e tribuni aerarii (i plebei che si occupavano della riscossione del tributo) poi esclusi dalla lex Iulia.

 

 

Altre questiones perpetuae e nuove corti criminali:


 

Questi tribunali permanenti furono aspramenti contesi fra Senato ed equites. Le corti erano presiedute da un pretore o da un giudice scelto tra gli edili. Con la lex Cornelia iudiciaria dell’81 a.C. si decise poi di estrarre a sorte i componenti della giuria iscritti all’albo.

 

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