Il processo civile nel Basso Impero
Il processo extra ordinem nel Basso Impero
Durante il Basso impero l’ordo iudiciorum privatorum, azione volta a soddisfare un diritto violato attraverso un processo, venne superato, a riprova che il diritto soggettivo nell’età del Dominato non era un tema particolarmente caro all’impero. L’evoluzione del ordo iudiciorum privatorum passò quindi dal formalismo delle legis actiones, al processo per formula più flessibile e redatto dal magistrato, alla cognitio extra ordinem (al di fuori dell’ordine) dove veniva richiesta una tutela indiretta all’imperatore per veder garantito un certo interesse.
La procedura seguiva quindi un percorso che si può così riassumere:
1) Il funzionario giudice era il dominus del processo
2) L’attore si rivolgeva al funzionario per ricevere l’autorizzazione a convocare la controparte (prima l’atto era privato). Dal V secolo questa procedura fu sostituita dallo scambio di comparse notificato tramite un ufficiale giudiziario con partecipazione al processo obbligatoria.
3) Il processo nel Basso Impero era lento e oneroso, veniva richiesto alle parti di versare al giudice e al personale una contribuzione e questo rendeva la sentenza spesso di dubbia equità. Con Costantino l’usanza venne abolita, mentre con Teodosio ripristinata ma come contribuzione volontaria.
Fu istituita anche una gerarchia dei mezzi di prova:
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constatazione del giudice
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documenti di pubbliche autorità
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confessione
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giuramento
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presunzioni legali
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testimonianza
Il giudice supremo era l’imperatore coadiuvato dal consiglio, seguito dal prefetto del pretorio, dai vicari delle diocesi e dai governatori da cui dipendevano i giudici locali.
A Roma e Costantinopoli la giurisdizione civile e penale era in mano al praefectus Urbi, mentre dal V secolo fu introdotto un difensore civico per le cause di minore importanza e per tutelare la plebe dal fenomeno del patrocinio.
L’imperatore poteva intervenire nel processo e utilizzare una procedura sommaria se il caso era urgente, oppure rilasciare un rescritto imperiale a cui la parte poteva appellarsi se i fatti non erano stati esposti in maniera corretta, o ancora “per relationem” quando il giudice era incompetente davanti alla controversia.
Contro le sentenze dei vicari si poteva promuovere l’appello all’imperatore, mentre contro le sentenze dei governatori ci si poteva rivolgere all’imperatore, al prefetto del pretorio o al vicario della diocesi.
In alternativa si poteva chiedere anche una supplica all’imperatore.
Le sentenze dei prefetti del pretorio non prevedevano l’appello, mentre con Teodosio II gli appelli furono gestiti dal quaestor sacri palatii.
L’episcopalis audientia
Nel Basso Impero furono concesse diverse giurisdizioni speciali a militari prestigiosi, senatori o funzionari. Con l’avvento del cristianesimo come religione di Stato, ai vescovi fu concessa l’episcopalis audientia e poterono celebrare processi sia di sacerdoti che di fedeli.
Processo e diritto criminale nel Basso Impero
Durante il Basso Impero la repressione dei crimini che costituivano un rischio per la società vennero fatti rientrare nella cognitio imperiale.
Le quaestiones, la giurisdizione criminale del Senato e la repressione dei delicta quindi cessarono di esistere e vennero introdotte alcune novità che possono essere così riassunte:
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nel processo penale fu superato il fenomeno dell’accusatio pubblica (rimasta solo per i crimini più gravi)
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si poteva procedere d’ufficio tramite informatori (prima attraverso la denuncia di un cittadino al funzionario giudice)
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le sentenze erano appellabili (non in caso di omicidio, adulterio e confessione dell’accusato)
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il giudice poteva condurre inchieste e ricercare le prove
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venne limitata l’arbitrarietà del giudice nell’erogazione delle sanzioni (solo le pene prescritte)
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fu applicata la pena capitale se presenti più testimonianze concordi oppure in caso di confessione
Con la cristianizzazione del diritto anche il processo e il diritto criminale vennero influenzati. In primo luogo si costituirono nuovi reati a sfondo religioso (es. eresia, adesione ad altri culti, sacrilegio, apostasia → abbandono della propria religione…).
Anche la legislazione penale subì quindi un adeguamento alla nuova morale sessuale e familiare introdotta dal Cristianesimo (es. punizioni per l’omosessualità, per l’unione tra zio e nipote ecc…)
Allo stesso tempo poi furono introdotti una serie di provvedimenti per esaltare la libertà e la dignità del signolo, come ad esempio l’abolizione dell’uccisione del neonato (ius vitae ac necis), delle carceri private, dei maltrattamenti ai prigionieri e dell’uccisione degli schiavi. Sempre di matrice cristiana è il principio “in dubiis pro reo” nel dubbio meglio pronunciarsi a favore dell’accusato per evitare che un innocente venga punito.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui

