La procedura formulare e la struttura del iudicium
Con l’avvento dello ius honorarium il nuovo tipo di processo procedeva per formule, quelle previste dall’editto, e si litigava per concetti verbali non più per riti, sfide ecc…
Le parti esponevano anche nella loro lingua le loro ragioni e il magistrato le elaborava per iscritto.
Una volta scelta la formula questa veniva adattata al caso, con nomi convenzionali e con l’oggetto della lite (non l’ipotesi edittale). In questo modo era possibile ricavare delle brevi istruzioni – iudicium – alle quali il giudice privato nominato dal magistrato si sarebbe potuto attenere per la sentenza.
Alcune volte venivano inserite anche delle clausole (es. eccezione processuale – exceptio) ma solo in casi specifici.
Secondo il giurista Gaio la formula del diritto pretorio era così costituita:
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Intentio (pretesa dell’attore)
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Demonstratio (circostanze del fatto)
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Condemnatio (invito ad assolvere o condannare): due ipotesi alternative in base al punto di vista dell’attore e a quello del convenuto
Una volta che il testo del iudicium era stato scritto l’attore lo leggeva al convenuto che dichiarava il suo consenso (litis contestatio).
Il giudice privato doveva quindi applicare la regole al caso specifico, sentire i testimoni e le parti, esaminare le prove senza alcuna attività investigativa (a differenza di quanto avvenne invece durante il Dominato) e arrivare ad una sentenza irrevocabile che prevedeva generalmente il pagamento di una somma di denaro (non una condanna in ipsam rem).
Non erano previste azioni esecutive e, nel caso in cui il convenuto non rispettasse la sentenza, si poteva procedere con una nuova azione per ottenere il doppio della somma, ma solo dopo un accertamento. In caso di ulteriore inadempimento si ricorreva invece alla legis actio per manus iniectionem e si otteneva l’esecuzione forzata.
Fu proprio la mancanza di un’azione esecutiva a spingere i magistrati ad attuare una serie di mezzi complementari sulla base del loro imperium, ad esempio per impedire un danno o costringere la parte all’adempimento.
Fra questi si ricordano:
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interdictum = una sorta di ordinanza urgente
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stipulatio praetoria = una garanzia imposta a vantaggio di una parte
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restitutio in integrum = l’invalidazione degli atti e il ripristino della situazione precedente
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missio in possessionem = il permesso di immissione nella proprietà altrui
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bonorum venditio = il procedimento di esecuzione sul patrimonio del debitore
Materie dell’editto
Le materie dell’editto erano ordinate secondo uno schema tradizionale da cui prese spunto anche il diritto privato:
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regole generali
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azioni
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eredità pretoria
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esecuzione delle sentenze
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mezzi complementari della procedura formulare
Pur non eliminando i principi dello ius civile antico, gli editti ebbero il merito di limitarne l’applicazione con tutele che operavano ope magistratus in altre parole per intervento del magistrato. Inoltre nonostante queste norme fossero provvisorie, gli editti sono considerati fra le fonti principali del diritto privato, avendo creato un nuovo ordinamento sovrapposto a quello civile con nuovi istituti volti a proteggere anche gli stranieri e in alcuni casi gli schiavi.
L’editto degli edili curuli e l’editto dei governatori
Oltre agli editti dei pretori vi erano anche quelli degli edili curuli che iniziarono questa attività in ambito commerciale presumibilmente a partire dalla disposizione sulla vendita degli schiavi.
Fino a quel momento né lo ius civile né quello onorario avevano offerto delle soluzioni in caso di vizi occulti dello schiavo.
Il compratore poteva citare per dolo il venditore, ma senza risolvere il contratto (actio ex empto) oppure agire con actio ex stipulatu se aveva garantito l’assenza di vizi.
Inizialmente l’editto edile prescrisse di scrivere su un cartello gli aspetti positivi e quelli negativi dello schiavo così in caso di difetti non denunciati il venditore avrebbe dovuto pagare una multa, senza però un risarcimento per il compratore.
Successivamente venne introdotta la redhibitio (restituzione): entro due mesi dalla scoperta del vizio il compratore poteva restituire lo schiavo e riprendersi la somma. Con l’actio quanti minoris inoltre entro 6 mesi si poteva chiedere la ripetizione di parte del prezzo.
Il giurista Salvio Giuliano codificò anche l’editto degli edili. Per quanto riguarda invece l’editto provinciale emanato dai governatori questo si ispirava maggiormente alle tradizioni giuridiche locali e riguardava liti tra cittadini o stranieri.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui