Diritti e valori: positivismo e giusnaturalismo

Il diritto secondo la teoria del positivismo giuridico

Per il positivismo giuridico il diritto si differenza in modo netto dalla morale e rappresenta un insieme di regole emanate da un’autorità competente in base a procedure stabilite, accettate dalla comunità e applicate dai giudici.

Il diritto naturale sarebbe secondo questa teoria solamente una riflessione filosofica su come il diritto dovrebbe essere.

Il diritto secondo la teoria giusnaturalista

Per il giusnaturalismo esistono norme di origine naturale, innate e disponibili a chiunque tramite l’uso della ragione. Secondo la teoria giusnaturalista infatti il diritto naturale legittimerebbe quello positivo, in quanto sarebbe nato prima dello Stato e delle sue regole.

Lo Stato, gli ordinamenti il diritto in sé, non facendo parte delle cose della natura, infatti possono esistere solo in quanto legittimati dal consenso sociale, attivo o passivo.

Il diritto naturale integra leggi non scritte, facenti parte della natura, della religione e della morale.

La vicenda narrata da Sofocle nell’Antigone rappresenta perfettamente il conflitto tra la legge (nomos) e morale (ethos), con la protagonista che paga con la vita la sfida al sistema delle regole terrene, invocando quelle non scritte e dimostrando la propria superiorità morale.

 

Le contraddizioni del diritto naturale

Il giusnaturalismo si interroga su due domande fondamentali: in quale momento il diritto è giusto e in quale è invece valido.

Queste domande hanno la capacità di mettere in discussione la legittimità morale della legge e sempre secondo questa prospettiva il giudice non dovrebbe applicare le leggi qualora queste fossero ingiuste o difformi dal diritto naturale.

 

Cicerone fu tra i primi esponenti del giusnaturalismo nel mondo romano. La sua teoria vedeva la natura come legislatrice universale. Grazie anche a questo impulso, il diritto naturale nel mondo classico e nella fase medievale ebbe tre particolari compiti:

  • colmare le lacune del diritto positivo e razionalizzarlo

  • offrire delle regole “generali” che potessero accomunare i diversi Stati dando vita al diritto internazionale

  • limitare il potere politico

La teoria del diritto naturale tuttavia è facilmente discutibile in quanto lo stesso termine “natura” si riveste di diversi significati: il cosmo, la volontà di Dio, la natura dell’uomo, la ragione umana che deduce regole partendo da principi evidenti (giusrazionalismo)…

Inoltre il diritto naturale parte dal presupposto che i valori morali possano essere oggettivi, conoscibili e gerarchicamente superiori al sistema politico e giuridico, ma la stessa capacità della ragione di ricavare principi precisi e universali è difficile da dimostrare. Inoltre non si capisce perché sia necessario obbedirvi.

Come ricorda anche la “legge di Hume” vi è un salto tra essere e dover essere, tra la descrizione del mondo e la prescrizione di come gli esseri umani dovrebbero agire sul piano morale e legale.

Il diritto naturale oggi si riferisce ad una generica natura delle cose e, come ricordava anche Aristotele, il “giusto per legge” è mutevole come del resto il “giusto per natura”. È perciò possibile affermare che anche il diritto naturale sia un prodotto della cultura che cambia in base al contesto storico.

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Introduzione storica ai diritti umani di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli.

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