La periodizzazione del diritto romano dal punto di vista della giurisprudenza
La storia del diritto romano estende il suo campo di studi dall’VIII secolo a.C. a tutto il regno di Giustiniano (fino al 565 d.C).
Per comprendere maggiormente i mutamenti e gli avvenimenti storici che hanno caratterizzato quest’epoca si usa procedere con una scansione della storia del diritto romano, oltre che dal punto di vista delle istituzioni politiche che si sono succedute, in base allo sviluppo della giurisprudenza.
È possibile quindi dividere la storia in quattro grandi periodi:
1) La giurisprudenza arcaica o pontificale
Dalle origini della città (dominazione etrusca) fino al III secolo a.C.
In età monarchica il re mediava tra la comunità e gli dei e amministrava sia la giustizia che il diritto.
Con la nascita della città iniziò un’attività giurisprudenziale con degli interpreti (collegio sacerdotale pubblico) che offrivano responsi giuridici.
Dalla metà del V secolo con la codificazione dei mores maiorum nelle XII Tavole si posero le basi per la laicizzazione del diritto.
2) La giurisprudenza preclassica o laica
Occupa la storia Repubblicana (509 a.C. – 27 a.C.) fino alla creazione del Principato
I pontefici vennero superati da esperti privati interpellati, sia dai cittadini che dalle autorità, per pareri sulla giusta interpretazione dei costumi degli antenati e sulle altre fonti.
In questo modo orientavano lo sviluppo dell’ordinamento.
Le loro tecniche si affinarono con le influenze greche.
3) La giurisprudenza classica
Corrisponde con l’Età del Principato (dal 27 a.C. al 284 con Diocleziano o 212 con la Costituzione di Caracalla)
E’ il periodo più importante da cui prenderà spunto la tradizione romanista. L’attività giurisprudenziale era autorevole e innovativa, ma doveva confrontarsi con le leggi imperiali.
I giuristi più importanti contribuivano a creare le norme, potevano dare pareri a nome di Augusto ed entravano nei consigli. Con i Severi occuparono le maggiori cariche.
4) La giurisprudenza post-classica
Dal 212 al 565 con il regno di Giustiniano
E’ il periodo del Dominato caratterizzato da decadenza e burocrazia.
I giuristi lavoravano nella cancelleria imperiale e nelle scuole. Il loro ruolo innovativo e creativo era ormai secondario, offuscato dalle leggi imperiali.
È importante sottolineare che per i Romani la giurisprudenza era fonte del diritto e anche scienza. L’ordinamento era costituito da una serie di norme prodotte da fonti diverse: dai costumi degli antenati all’attività legislativa dei magistrati, fino alle leggi votate dalla massa.
I Romani consideravano tutti questi sistemi in vigore e nessuna novità aboliva le precedenti norme, quindi le contraddizioni andavano armonizzate dai giuristi.
La loro scienza come fonte del diritto si esercitava quasi esclusivametne in ambito privato, in materia di rapporti giuridici fra i cittadini.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli.