L’Italia e le province, la costituzione Repubblicana, i municipi e le colonie

 

I municipia

La politica espansionistica di Roma prevedeva, oltre al sistema egemonico (vedi imperialismo romano e rapporti internazionali) l’annessione dei nuovi territori che diventavano ager publicus, mentre i nemici sconfitti potevano essere ridotti in schiavitù, sottomessi o, attraverso un foedus, riconosciuti cittadini romani con cittadinanza piena o senza diritti politici.




 

Queste comunità acquisite presero il nome di municipia e vennero iscritte nelle tribù rustiche, facenti parte dello stato romano ma autonome dal punto di vista amministrativo.

I loro obblighi erano di carattere contributivo e militare. L’ordinamento dei municipi prendeva invece spunto da quello romano, con un senato, un’assemblea che eleggeva i magistrati e alcune magistrature. Lasciate da parte le particolarità locali, i municipi erano governati da due coppie di magistrati (quattuorviri), una svolgeva i compiti dei pretori e l’altra quella degli edili. Nonostante l’attività giurisdizionale fosse in mano al pretore di Roma, veniva esercitata dai praefecti iure dicundo.

Dopo la rivolta, le comunità dei socii Italici e dei Latini diventarono dei municipi e il termine municipium si riferì a qualsiasi comunità italica con una certa autonomia, colonie escluse.

 

Il sistema della deduzione (fondazione) di colonie

Le colonie facevano parte del progetto espansionistico di annessione del territorio alla Repubblica romana ed erano abitate da cittadini regolarmente iscritti alle tribù.

Le colonie avevano importanti funzioni come esercitare un presidio militare, controllare i territori vinti ospitando la sovrappopolazione e penetrare nel nuovo territorio sia da un punto di vista militare che culturale.

Il territorio inoltre era trasformato in ager publicus e veniva sottoposto a centuriazione, una divisione in lotti, quadrati di 200 iugeri l’uno, contraddistinti da un numero e una lettera e assegnati in dominium ex iure Quiritium ai coloni (ne avevano la piena appartenenza).

La nuova colonia veniva istituita attraverso un senatoconsulto, un plebiscito o una lex data con la quale si stabiliva la magistratura locale, i triumviri coloniae deducendae. Dopo una prima fase la colonia veniva poi amministrata da una coppia di duoviri.

Oltre a queste colonie considerate parte del territorio metropolitano, i romani usavano fondare anche colonie latine teoricamente indipendenti e con una struttura interna più complessa che ricalcava sempre lo stampo romano. La popolazione, che godeva dello ius commercii ma non del connubium, aveva il compito di fornire truppe. Se qualche romano sceglieva di far parte di queste comunità veniva escluso dalla cittadinanza.

 

Oltre a queste organizzazioni territoriali esistevano altre comunità meno importanti e senza autonomia, tra le quali:

  • i conciliabula: distretti rurali che riunivano in modo periodico i cittadini per amministrare la giustizia, riti religiosi e fiere
  • i fora: dei mercati
  • i vicus: piccole comunità senza autonomia con una magistratura elettiva e un’assemblea
  • i pagi: circoscrizioni di villaggi che rientravano nei municipi