I metodi della giurisprudenza repubblicana
Dal II secolo a.C. al I secolo d.C. la cultura ellenistica attraversò un momento di grande rivoluzione, passando da un sistema pre-scientifico ad un sistema razionale di conoscenza.
Molte discipline come la matematica, la geometria e la grammatica vennero valutate alla luce di quanto già indicato da Socrate: per raggiungere la verità era necessario lavorare sul concetto e chiarire l’essenza delle cose, passando per definizioni e principi generali da cui dedurre la realtà.
Anche Roma venne coinvolta in questa trasformazione culturale. L’auctoritas dei giuristi infatti non era più considerata un carisma sacerdotale, ma derivava dal prestigio e dall’autorevolezza tecnica e razionale e ci si interrogò sulla possibilità di trasformare anche il diritto in scienza. Ne derivò un nuovo sistema con tecniche e linguaggi innovativi.
I giuristi romani continuarono comunque a mantenere il ragionamento casistico (1), cioè per problemi concreti, in quanto la loro attività si basava sulla pratica e non sulla ricerca di verità assolute. Tuttavia, nonostante l’apparente conservatorismo, essi portarono grandi innovazioni creando nuovi istituti o utilizzando quelli antichi per altri fini.
L’astrazione e la costruzione della fattispecie
Il criterio di interpretazione su cui era fondata la giurisprudenza come fonte del diritto era l’analogia (2) cioè la possibilità di risolvere i casi più recenti con la ratio di quelli precedenti già analizzati. Fu proprio Quinto Mucio ad elaborare un sistema fondato sull’astrazione giuridica: il cliente esponeva il caso e il giurista sintetizzava ed eliminava dalla descrizione tutti quegli elementi superflui inserendo solo i fatti giuridicamente rilevanti, cioè la quaestio (fattispecie).
In questo modo collegava gli avvenimenti reali ad una situazione tipica che avrebbe potuto verificarsi altre volte e, attraverso un’operazione logica, esprimeva un parere (responsum).
Qualora il caso non fosse rientrato in nessuna fattispecie conosciuta il giurista avrebbe potuto anche ricorrere a situazioni-tipo analoghe oppure avrebbe potuto trovare ispirazione in un caso di ratio opposta.
Le soluzioni di maggior successo divennero quindi regole generali enunciate poi in modo sintetico. Queste regole erano difficili da contestare ma il giurista poteva provare a limitarne l’applicazione e convincere l’opinione pubblica per mezzo della propria auctoritas.
La dialettica
Lo strumento tipico della cultura ellenica, ripreso anche dalla giurisprudenza pre-classica e classica, fu il metodo dialettico (3). Secondo Socrate la dialettica era una ricerca della verità confrontando opinioni diverse, secondo Platone invece rappresentava una forma di pensiero che divideva i concetti generali in altri più particolari o viceversa.
Attraverso la tecnica divisoria si potevano elaborare definizioni rigorose in ogni campo, portando alla luce, secondo Cicerone, problemi non subito evidenti. Per dirla con le parole di Aristotele questo metodo permetteva inoltre di esporre l’essenza di un concetto, identificare il genere prossimo a cui appartiene e separarlo dagli altri (es. uomo come animale ragionevole uomo = genere animale ma con ragione come tratto distintivo).
Fino al II secolo a.C. quello che mancava alla giurisprudenza romana era proprio un sistema razionale con cui ordinare le cose. Secondo Pomponio il primo ad applicare la classificazione per generi e specie e a ricercare delle definizioni fu Quinto Mucio, promuovendo così la razionalizzazione e la logica applicata al pensiero giuridico.
Le tecniche divisorie venivano però applicate in modo semplificato in quanto si doveva semplicemente arrivare ad un sapere pratico. Ad ogni modo il nuovo metodo consentiva di andare oltre l’analogia, esporre scientificamente il diritto e quindi ragionare sui problemi e sulle soluzioni anche senza una richiesta concreta da parte di un cliente.
Riorganizzare il diritto su base razionale secondo Cicerone significava dedurre da pochi principi le norme da applicare e comprendere i casi individuali, con un vantaggio anche per gli avvocati. I giuristi invece avevano ancora una visione frammentaria e non scientifica del diritto, l’opposto di quello a cui si stavano preparando i retori e altre figure intellettuali Il diritto poteva quindi essere un’arte che applicava i contenuti e i metodi della ricerca filosofica, con una divisione in specie, analogie, differenze e definizioni.
Il metodo dialettico a quanto pare non venne applicato in modo esteso prima delle Istituzioni di Gaio.
Il sistema della giurisprudenza infatti, oltre a conoscere il diritto, lo doveva creare trovando soluzioni giuste ai casi concreti e non ricondurre il caso ad una norma vigente. Le divisioni erano utilizzate ma non in modo rigoroso come richiederebbe la filosofia.
I giuristi tardo-repubblicani come Servio Sulpicio Rufo invece ne fecero un uso più consapevole, portando i casi e i responsa sotto la lente di ingrandimento della dialettica casistica ed evidenziando tutte le diverse e possibili varianti della fattispecie.
L’equità
Oltre alla ricerca di distinzioni eleganti, nella tarda Repubblica si affermò anche un altro approccio: il ricorso all’equità (4) e cioè la ricerca di una sorta di giustizia del caso concreto, con aggiustamenti alle regole del diritto civile che tenessero conto della realtà, degli interessi morali, della dignità e dei valori.
Sia Mucio che Servio erano infatti consapevoli della necessità di un diritto rinnovato e vicino ai bisogni reali e questo sentimento di giustizia fu il principio ispiratore di intere generazioni.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui

