Riflessioni sulle modifiche al D.M. 180/2010 apportate dal decreto 145/2011 (26 agosto 2011).
Come si evince dalle modifiche al D.M. 180/2010 uno dei criteri per l’assegnazione degli affari di mediazione è la specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
Ricordiamo che inizialmente le condizioni indispensabili per esercitare la professione di mediatore sembravano essere le seguenti:
– possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, o in alternativa l’iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale
– possesso di requisiti di onorabilità
– una specifica formazione (di durata complessiva non inferiore a 50 ore vedi art. 18) e un aggiornamento biennale (di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, con sessioni teoriche e pratiche avanzate) acquisiti presso gli enti di formazione
– comprovate conoscenze linguistiche nel caso di mediatori iscritti all’elenco B dei mediatori internazionali
La tipologia del titolo non veniva quindi considerata come importante ai fini di una buona mediazione: laureati in scienze giuridiche come in scienze infermieristiche potevano esercitare la professione di mediatore, perché lo scalino per entrare nella “schiera degli eletti” era il possesso di una laurea triennale che avrebbe garantito professionalità e capacità di gestire la controversia.
Persino le polemiche sulla necessità o meno del mediatore di possedere conoscenze giuridiche sono state spazzate via, perché capacità di comunicazione, ascolto e gestione delle problematiche (problem solving) erano le sole fondamentali per arrivare ad una risoluzione dei conflitti più che la conoscenza di articoli, procedure e leggi.
A distanza di pochi mesi invece non è più così. Ci si è resi conto che probabilmente la laurea universitaria posseduta garantisce una competenza specifica al mediatore.
Ma chi lo dirà a molti dei giovani e dei meno giovani che hanno deciso di investire dai 600 ai 1.500 euro in un corso di formazione, allettati dalla possibilità di intraprendere una nuova professione che probabilmente non potranno svolgere perché in alcuni casi la tipologia di laurea non lo permetterà loro?
Questo nuovo criterio di sicuro non va ad agevolare i mediatori. La professionalità di un mediatore si desume sì dalla competenza professionale, ma solo in parte dalla laurea posseduta; molto spesso infatti la laurea e il percorso professionale successivo non necessariamente coincidono e nemmeno la laurea con le conoscenze acquisite in ambiti non scolastici e non professionali.
Per questo c’è il curriculum, ma molti enti, oberati di lavoro e di domande, non avranno certo il tempo per analizzare tutti i curricula alla ricerca del candidato ideale per la tal mediazione. Ecco che allora la tipologia di laurea farà da padrona, ecco che molti, sopratutto giovani, rimarranno esclusi.
Le ultime opinioni sembrerebbero affermare che, in un caso di malasanità, sarebbe quindi preferibile essere conciliati da un medico piuttosto che da un architetto.
Se partiamo dal presupposto che il mediatore non giudica, non decide ma agevola solo l’incontro tra le parti e ha ricevuto una formazione specifica per l’attività di mediazione, non ha alcun senso fare riferimento alla qualifica professionale e alla laurea, in quanto tali elementi non sono garanzia che sia in grado di svolgere al meglio il suo compito.
Se si ragionasse in modo paradossale sulle competenze infatti come dovremmo considerare un giudice in un caso di malasanità? Non risulta a nessuno che il giudice per essere chiamato a giudicare un caso di malasanità abbia svolto un percorso tra i banchi delle Università di Medicina. Ovviamente questo discorso è estensibile a qualsiasi ambito della mediazione.
In Italia si creano facilmente dei presupposti e con altrettanta facilità questi presupposti si disfano, lasciando una certa perplessità nei soggetti coinvolti. Le leggi e le idee cambiano troppo velocemente per farne affidamento.
In merito al tirocinio assistito ad esempio si è chiarito solo recentemente che coinvolgerà tutti i mediatori e non solamente i nuovi mediatori, cioè coloro i quali devono ancora frequentare un corso di formazione e richiedere l’iscrizione ad un Ente/Organismo di mediazione.

