Leges publicae, il testo della legge e i plebisciti nella Roma Repubblicana.
Le leges
In età repubblicana le leges venivano emanate dalle assemblee popolari. Il termine lex si riferiva a dichiarazioni solenni di impegno a cui il singolo e il popolo dovevano obbedire.
Le leges publicae raccoglievano l’eredità delle leges regiae e si trattava in origine di comunicazioni di decisioni che venivano prese dal magistrato e a cui il popolo aderiva per acclamazione.
Nel tempo si trasformarono poi in vere fonti del diritto (→ capaci di far sorgere, modificare o eliminare una o più norme giuridiche). Divennero provvedimenti a carattere normativo, di tipo pubblicistico e furono intese come ciò che il popolo ordinava e stabiliva: alla domanda di impegno (rogatio) del magistrato derivava infatti una risposta (voto) da parte dell’assemblea.
La lex data
La lex data derivava invece da un potere esercitato dal magistrato in forma di delega (emanata in modo unilaterale), per esempio nel caso fosse stato necessario organizzare una nuova provincia o l’ordinamento di un nuovo municipio.
Modifiche allo ius civile, leggi centuriate e tribute
La società romana nutriva uno spiccato timore reverenziale nei confronti dei mores maiorum e preferiva evitare di ricorrere allo strumento legislativo per modificare lo ius civile. Inoltre riteneva che la giurisprudenza e gli editti dei magistrati fossero fonti del diritto più qualificate delle leges, a cui si ricorreva solo nel caso di riforme sostanziali e di mancanza di risposte da parte della giurisprudenza.
A seconda dell’assemblea che le approvava le leggi potevano essere centuriate o tribute e prendevano il nome del magistrato che le proponeva.
Inizialmente venivano ratificate dal Senato, ma dopo la lex Publilia Philonis del 339 solo la rogatio del magistrato necessitava un parere preventivo.
Le leges venivano pubblicate su tavole imbiancate, su marmo o su bronzo e, subito dopo l’approvazione e la votazione favorevole, entravano in vigore.
Il testo delle leges publicae
Il testo delle leges publicae era composto da:
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Praescriptio: includeva tutte le informazioni che identificavano il provvedimento come la data, il nome del magistrato, il tipo di assemblea…
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Rogatio: domanda di impegno, indicava la proposta di legge approvata.
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Sanctio: chiariva il rapporto fra la nuova legge e l’ordinamento, abrogava precedenti norme e specificava la reale efficacia del provvedimento e le eventuali pene per chi non la rispettava.
In origine nella sanctio si indicava che la norma non doveva essere applicata nei casi in cui fosse in contrasto con i mores maiorum.
È bene ricordare che con le XII Tavole si introdusse il concetto che la volontà del popolo era riconosciuta come fonte di diritto e la legge più recente abrogava la precedente, ma alcune norme erano inderogabili (es. contesto religioso, diritti dei plebei, garanzie costituzionali…).
Solo a partire dal IV secolo a.C. in materia di ius civile fu possibile abrogare i mores maiorum e il primo provvedimento conosciuto fu la lex Poetelia Papiria del 326 a.C. dove si stabilì che da un’obbligazione derivava un diritto di credito ma non un potere sul corpo del debitore.
I plebisciti
Le norme introdotte nell’ordinamento dalle assemblee legislative erano definite ius publicum, cioè diritto creato dal popolo (diverso dal significato attuale del termine).
I plebisciti erano invece decisioni prese solamente dai concili della plebe e in origine vincolavano dal punto di vista religioso e politico solo i plebei. Il testo era custodito nel tempio di Cerere dagli edili plebei.
Fino al 286, con la lex Hortensia, i plebisciti potevano diventare leges publicae solo se presentati e votati in un comizio, dopo questa data furono equiparati alle leggi.
Verso la fine della fase Repubblicana, con i Gracchi, i plebisciti ritrovarono il loro carattere anti-aristocratico e anti-Senato.
Con la sconfitta del movimento dei Gracchi e con Silla il plebiscito si trovò a dover essere sottoposto a parere vincolante da parte del Senato, ma dal 70 a.C. questa prassi venne abolita.
I plebisciti si riferivano soprattutto a provvedimenti in materia di diritto privato. Il più antico è la lex Aquilia de damno di inizio III secolo che introdusse l’illecito di ingiusto danneggiamento di cose altrui (es. schiavi o animali) sanzionato con il risarcimento.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli.