La costituzione Repubblicana: le province

Le province romane erano situate all’esterno del territorio italico ed erano territori affidati alla supervisione amministrativa e militare di un magistrato cum imperium.

Una volta conquistato il nuovo territorio, il generale alla guida dell’esercito determinava lo status giuridico e la repubblica romana acquisiva la proprietà della terra, dei beni e delle persone che vi vivevano. Le popolazioni erano private della loro sovranità, così come delle loro istituzioni e della libertà.




 

In seguito su ordine del Senato si procedeva quindi alla fondazione della provincia. Anche in questo caso, come per le colonie, era una lex data ad assegnare ad un magistrato il compito di stabilire l’ordinamento, ripartire il territorio, stabilire la riscossione dei dazi e costituire corti di giustizia. La prima provincia fu la Sicilia, fondata nel 227 a.C.

 

E’ importante sottolineare che in queste aree era diffuso il principio secondo il quale il re era proprietario di tutto il suolo e lasciava ai sudditi un possesso revocabile e sottoposto a tributo. Il modello fu adottato anche dai romani che si sostituirono al re e concessero le terre in cambio di una tassa fissa (stipendium), di una percentuale del prodotto e alle volte anche di un’imposizione personale.

Nelle province quindi, a differenza dei territori italiani dove le terre erano assegnate ai cittadini in dominium ex iure Quiritium, la proprietà era pubblicistica cioè il proprietario della terra era il popolo romano, mentre il singolo abitante (sia Romano che suddito) era possessore ma non dominus. In realtà questo modello non venne mai applicato nelle forme più rigide e Roma si limitò a chiedere alle comunità lo stipendium, che veniva anticipato dalla città (civitates stipendiariae) e ripartito poi fra i membri.

 

Chi amministrava la provincia? 

La provincia era governata in un primo momento dal magistrato cum imperio che l’aveva conquistata (console o pretore). A partire dal 227 la necessità di maggiore stabilità in questi territori richiese la nascita di nuovi pretori che vi risiedessero e le amministrassero, inizialmente due per arrivare poi a 18.

 
 

La prorogatio imperii. 

Tuttavia l’espansione romana era continua e non sembrava possibile aumentare ulteriormente il numero dei pretori. Si decise quindi di attuare la prorogatio imperii e di inviare nei nuovi territori i magistrati di origine militare ai quali stava per scadere il mandato, permettendo loro di governare per l’anno successivo (imperium pro console o pro praetore) fino al subentro del magistrato eletto dal Senato e assegnato a quel territorio spesso con favoritismi e giochi di potere.

Questo sistema di governo delle province portò però ad emergere economicamente una classe ristretta della nobilitas e lo stesso governatore, benché non percepisse una retribuzione, si arricchiva ai danni degli abitanti delle province. Questo atteggiamento, se segnalato, poteva essere anche punito dal Senato che condannava il magistrato a risarcire i provinciali. A partire dal 149 a.C. venne anche istituito un apposito tribunale guidato dal praetor peregrinus per giudicare i governatori, mentre nel 123 a.C. con una lex Sempronia del provinciis di Caio Gracco si stabilì che l’assegnazione delle province fosse fatta prima dell’elezione dei magistrati.

Il governatore della provincia aveva un potere amministrativo (es. regolava la contribuzione ordinaria e straordinaria), militare (es. chiamava alla leva) e giudiziario (es. nelle controversie fra peregrini e cittadini romani, nella coercitio criminale, potere illimitato verso i peregrini – ius gladii – mentre limitato dalla provocatio ad populum per i romani). L’amministrazione finanziaria era affidata ad un questore mentre un seguito di amici e giovani fungeva da consilium.

 

Eccezioni alle province

Il sistema romano prevedeva che alcune province fossero libere e potessero amministrarsi in modo autonomo, altre godevano addirittura dell’immunità fiscale mentre ad alcune veniva concesso l’ius Italicum che prevedeva l’inviolabilità e l’immunità fiscale.

In generale ogni territorio peregrino poteva godere di un regime differente in base agli accordi.

Parte del territorio poteva ad esempio diventare ager publicus, locato dai censori a società e appaltatori e affittato a privati. Con altre comunità extra-italiche Roma deteneva invece un rapporto di alleanza per cui rimaneva autonomia di governo, non vi erano tributi da versare ma solo un contributo militare. Queste comunità non erano sottoposte al governatore, i rapporti con Roma erano di tipo internazionale e le proprietà in questi territori della provincia erano comunque private cioè dei socii.