Appunti di storia del diritto romano: la monarchia etrusca e gli organi della città
Gli organi della città etrusca: i collaboratori del re, i sacerdoti e il senato.
Nella città etrusca del VII e VI° secolo a.C. il re era a capo dell’esercito, salvaguardava l’ordine pubblico e puniva i crimini più gravi. Inoltre doveva interpretare la volontà divina, era il capo religioso e interveniva nelle controversie tra privati.
Per queste attività il re veniva assistito da diversi collaboratori:
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Magister populi: a cui poteva delegare la guida dell’esercito. Veniva aiutato dal capo dei cavalieri (magister equitum), da due generali (praetores) e da un corpo di ufficiali espressione delle tribù (tribuni militum).
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Duoviri perduellionis: coppia di ufficiali che si occupava di questioni di tradimento
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Quaestores parricidii: la cui attività era stabilire la punizione dell’omicidio di un uomo libero
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Iudices: giudici, simili ai consoli
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Prefetto della città: un sostituto nel caso in cui il re dovesse allontanarsi
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Sacerdoti: tecnici del culto di stato (che si differenziava da quello dei clan e delle famiglie) es. Flamini. Erano organizzati in collegi e la loro elezione avveniva per cooptazione (elezione dall’interno). Il collegio sacerdotale, nello specifico i cinque Pontefici e il Pontifex Maximus, era anche specializzato nell’interpretazione del diritto, delle regole di costume, del calendario e dei riti pubblici. Questi sacerdoti supportavano il re nell’interpretazione delle regole degli antenati e del diritto, anche in caso di lite tra privati. Secondo la tradizione i sacerdoti erano anche interpreti del fas e dello ius e per questo motivo potrebbero essere ritenuti i primi giuristi.
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Fra i collegi della città etrusca vi erano anche le Vestali, 6 vergini sorvegliate dal pontefice massimo che tenevano viva la fiamma del focolare di stato, e gli Àuguri, tre indovini ufficiali che interpretavano i segnali divini.
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I venti Feziali invece si occupavano della stipula di trattati internazionali e dalla loro attività scaturivano i principi giuridici e religiosi dell’ius fetiale dal valore universale. I riti dei Feziali erano necessari anche per procedere con dichiarazioni di guerra che fossero giuste agli occhi degli dei.
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Senato: definito anche consilium regis in epoca etrusca era costituito da notabili nominati a vita, con esperienza in campo politico. Con Romolo era composto da 100 membri, mentre con Tarquino divennero 300 e iniziarono ad includere anche patres minori. Si trattava di un organo consultivo che acquisiva la sovranità durante l’interregno.
Il populus e i cavalieri
Il Populus era costituito dall’insieme dei guerrieri (Quiriti dal nome sabino) e in generale dalla comunità politica. I guerrieri erano divisi in distretti di leva, in tribù e in curie, che fornivano un numero di centurie o contingenti militari.
I cavalieri o celeres partecipavano alla legione inizialmente con tre centurie. Rappresentavano i nobili ma, con l’avvento dell’esercito patrizio-plebeo, persero alcune delle loro funzioni.
L’assemblea delle curiae
I Quiriti, essendo uomini liberi e atti alle armi, si potevano raccogliere nei comitia curiata, cioè la riunione degli uomini ripartiti in curie.
La tradizione vuole che vi fossero trenta distretti di leva (curie) dieci per ciascuna delle tre tribù arcaiche.
I comitia curiata avevano la funzione di promuovere riti civili e religiosi, come ad esempio la lex curiata de imperio (dove veniva concesso il potere al re) oppure la proclamazione dello stato di guerra.
La funzione più tipica dei comitia curiata era quella di essere presenti ad alcuni atti voluti dal paterfamilias che richiedevano la presenza del re in quanto, pur essendo a carattere privato, avevano importanza anche per gli altri gruppi familiari oppure per il fatto di trattare questioni religiosi. Non era però un’assemblea con potestà elettorale, legislativa o giudiziaria come in età repubblicana.
Le leges regiae
Con il termine leges regiae ci si riferisce alle ordinanze regie.
La lex nell’epoca etrusca non era una legge ma un proclama, un impegno solenne con contenuto generalmente religioso che veniva presentato alle curie.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli., disponibile anche usato qui.