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La giurisprudenza post-classica

La giurisprudenza post-classica

Alla fine della dinastia dei Severi il livello tecnico dei giuristi perse tutte quelle caratteristiche che avevano reso grande la giurisprudenza classica, al punto che i giuristi postaclassici si sentirono spesso inferiori rispetto ai colleghi precedenti. Quella post-classica fu infatti una giurisprudenza anonima e più legata a necessità didattiche e pratiche.

In questa fase gli avvocati non furono più solo dei retori ma degli esperti di diritto che necessitavano di una formazione specifica. A questo proposito in Oriente l’imperatore Leone nel 460 rese obbligatorio l’attestato professionale e il superamento di un esame per esercitare la professione di avvocato.

Le scuole di diritto inoltre acquisirono sempre più importanza.

Con Giustiniano il percorso di studi venne fissato in cinque anni: il primo anno gli studenti studiavano le Istituzioni di Gaio e il diritto privato, nel secondo anno gli editti, al terzo anno invece l’editto e i responsa di Papiniano, mentre al quarto i responsa di Paolo e al quindi le costituzioni imperiali. Il docente spiegava i passi dei testi enunciando regole e fermandosi sugli aspetti più complicati; per gli studenti erano previste sintesi e traduzioni.

I testi classici andavano però inevitabilmente reinterpretati per essere compresi dagli studenti e dai tecnici dei diritto post-classici, nonché per essere adeguati al diritto vigente.

Fra le produzioni letterarie post-classiche troviamo compilazioni di leggi imperiali e opere di semplificazione dei testi dell’età del Principato, incluse le opere dei giuristi classici da cui venivano tratti i passaggi recitati in giudizio. Si cercava una via pratica che mettesse subito al centro la regole nel modo più semplice ed evidente possibile senza perdite di tempo legate al caso.

Lo strumento principale per semplificare era quello dell’aggiunta o sottrazione di parole (lavoro di interpolazione) che portava anche ad un’interpretazione che non portava nuove idee ma spesso si allontanava troppo dal testo stesso. La corruzione degli originali purtroppo avveniva anche a causa di errori da parte del copista oppure quando una nota (glossa) scritta dal proprietario del libro accanto al testo veniva integrata erroneamente. Frequentemente poi papiri e pergamene venivano riutilizzati e questo ha portato a perdere il testo precedente in favore di uno più recente.

 
Generi letterari giurisprudenza post-classica

Alcuni generi letterari dell’età del Dominato furono:

 

L’ordinamento post-classico era diventato quindi a base legislativa, ma serviva un criterio per stabilire come codificare i materiali giurisprudenziali e quali utilizzare nei processi.

Costantino ad esempio proibì l’utilizzo di alcune opere, mentre Valentiniano III intervenì nel 426 con la “legge delle citazioni” estesa anche in oriente con Teodosio II.

Questo provvedimento, pervenuto attraverso il Codice Teodosiano, regolava l’utilizzo in giudizio delle fonti normative permettendo di citare solo testi di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio e nessun altro giurista a meno che il parere non fosse stato riportato da uno dei citati giuristi.

Qualora le parti avessero portato opinioni di giuristi in contrasto tra loro il giudice avrebbe deciso attraverso una votazione e, in caso di parità, l’autore da preferire era sempre Papiniano.

 

 
Opere orientali e opere occidentali giurisprudenza post-classica

Fra le opere orientali dell’epoca si ricordano:

Fra le opere occidentali dell’epoca si ricordano:

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui