La giurisprudenza pontificale e laica dell’età repubblicana

La giurisprudenza pontificale e la laicizzazione della giurisprudenza

Nel diritto romano in epoca repubblicana le uniche norme stabili e fissate in modo permanente erano quelle facenti parte dello ius civile, che derivavano dai mores maiorum, dalle XII Tavole e dalla legislazione delle assemblee.

L’ius honorarium era invece considerato provvisorio e legato all’editto e al magistrato che aveva definito quelle norme, mentre il diritto giurisprudenziale essendo basato su un dialogo aperto tra giuristi nuovi e vecchi era ritenuto controverso.

 

Il giurista romano Pomponio fece una sintesi interessante dello sviluppo del diritto. Inizialmente il popolo era governato senza norme certe da un sovrano, successivamente il diritto fu caratterizzato dalle leges regiae presentate dal re ai comizi curiati e, con l’avvento della Repubblica e l’abolizione delle leggi del re, il diritto rimasto fu di tipo consuetudinario. La pubblicazione delle XII Tavole rappresenterebbe l’inizio di un processo di laicizzazione e lo sviluppo del ius civile con il sistema della azioni.

I primi giuristi furono i pontefici le cui argomentazioni portarono alla creazione di un diritto non scritto. Ogni anno uno di loro era incaricato di consigliare i privati, ma a partire dal IV secolo alla giurisprudenza pontificale si affiancò la scienza giuridica laica basata più sulla ragione che sui legami con la tradizione.

La differenza principale fra giurisprudenza pontificale e quella laica è che i sacerdoti operavano con riservatezza senza divulgare la loro letteratura proprio perché il segreto rappresentava potere.

I giuristi laici invece divulgavano la sapienza giuridica sia attraverso i responsi pubblici che la letteratura.

 

I primi giuristi dell’epoca repubblicana

Il primo trattato pubblicato (ma non per tutti gli studiosi probabile) è il De usurpationibus, una monografia sui diritti reali scritta da Appio Claudio Cieco censore nel 312. A lui viene attribuita anche la rottura con la giurisprudenza sacerdotale avvenuta con la pubblicazione dei formulari, delle azioni e del calendario giudiziale da parte del suo scriba Gneo Flavio. Sembra che lo scriba avesse sottratto e divulgato gli appunti per decifrare gli scritti dei pontefici, ma i fatti dimostrano che non fu punito, anzi venne ricompensato, e che quindi agisse da prestanome.

Una rottura più significativa con la giurisprudenza pontificale patrizia fu portata avanti da Tiberio Coruncanio console nel 254 che, per la prima volta, fornì responsi alla presenza del pubblico.

Precedentemente i responsi erano solo privati e annotati attraverso la scrittura stenografica nei commentarii per essere da esempio per il collegio.

Il fattore pubblico portò invece a commentare, annotare i casi, studiare la logica e conoscere l’arte del diritto, con la conseguente creazione di un ristretto e autorevole gruppo di esperti laici, chiamati iurisprudentes.

Il primo vero giurista laico fu Sesto Elio Peto Cato (censore nel 194) legato a Scipione l’Africano che scrisse un commentario (Tripertita) delle XII tavole. Oltre a riportarne il testo, il documento diffondeva il pensiero del giurista e le actiones esperibili.

Il merito di Sesto è anche quello di aver trattato il problema del rapporto fra diritto e pensiero filosofico greco che, ritenendo la giurisprudenza una teoria e non un sapere pratico, era da sempre controverso.

Un’altra figura importante fu Cornelio Scipione Nasica (pontefice massimo nel 150) il quale forniva una consulenza ai cittadini e fu definito anche da Cicerone come un autorevole consigliere sulle faccende divine e umane.

Verso la metà del II secolo si distinsero poi tre personalità: Manilio amico di Scipione Emiliano, giurista preclassico non appartenente alla nobilitas che scrisse formulari negoziali e processuali (Actiones), Bruto che compose tre libri di Responsa come dialogo didattico e Publio Mucio Scevola esponente di una famiglia di giuristi e consigliere di Tiberio Gracco.

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui