Il sistema delle magistrature e la libertas repubblicana. 

La teoria della costituzione mista

In età repubblicana il concetto di ius per i romani coincideva con il diritto privato, mentre lo ius publicum era citato in riferimento a norme nate dalle leggi comiziali. Solo a partire dalla tarda epoca classica i giuristi iniziarono ad interrogarsi sull’ordinamento statale all’interno del ius in quanto fino a prima le regole che organizzavano le istituzioni erano a carattere consuetudinario.




 

La costituzione (o status ciivitatis, forma civitatis o constitutio) non era scritta e nemmeno rigida. I Romani appresero dai Greci come ricostruire la storia e descrivere le proprie istituzioni in modo razionale e il primo a fornire loro degli spunti fu lo storico greco Polibio da Megalopoli (206 a.C. – 124 a.C.) che abitò a Roma per molto tempo a contatto con gli Scipioni.

É a lui che si attribuisce l’idea che Roma rappresentasse una costituzione mista, ovvero una realtà che combinava le tre forme di governo legale: monarchia, aristocrazia e democrazia.

La monarchia era identificata dall’imperium dei consoli, l’aristocrazia dal Senato mentre la democrazia dalle assemblee politiche.

La forza e il potere di Roma derivavano secondo Polibio quindi proprio da questa ingegnosa forma costituzionale che garantiva equilibrio, solidità e durata nel tempo. Pur non rappresentando una comunità democratica in senso moderno, la Repubblica romana era di fatto stata fondata in funzione degli interessi del popolo che poteva esercitare il potere riunito in assemblea.

 

Il concetto di libertas

La libertas per i romani non era tanto la possibilità di vivere come si voleva, ma la libertà giuridica garantita (e anche limitata) dal fatto che la Repubblica era fondata su leggi uguali per tutti.

Questo tema era particolarmente caro a Cicerone che più volte ha sottolineato come il concetto di libertà fosse legato alla par condicio.

In una comunità di cittadini liberi le regole dovevano infatti essere le stesse per chiunque, in modo da non essere soggetti all’arbitrio dei capi politici.

La fine della monarchia etrusca portò una certa eguaglianza giuridica, ma allo stesso tempo la società romana continuava ad affiancare libertà ed uguaglianza al riconoscimento di una differente dignità fra i ceti sociali, con una netta divisione fra liberi e schiavi.

Proprio questa scissione definisce il concetto di libertà in termini politico-giuridici: è libero l’uomo che non è sottoposto ad un padrone, ed è libera una comunità che può autoamministrarsi e non è assoggettata ad un re quindi organizzata in forma repubblicana.

Il regno quindi è una forma di governo inconciliabile con il concetto di libertas e solo con la fine del potere regio i cittadini avevano potuto essere liberi di disporre di sé e delle proprie cose.

Perché la libertà potesse durare erano comunque necessarie alcune condizioni e garanzie costituzionali sia per il singolo che per la collettività. Le garanzie principali erano certamente rappresentate dall’esistenza di più magistrature anche collegiali (es. tribunato), che potevano intervenire ed equilibrare i poteri, e lo strumento della provocatio ad populum, che limitava l’imperium della magistratura e rendeva ambito lo status di cittadino romano.

 

La libertà degli antichi e quella dei moderni

La distinzione fra la libertà degli antichi e quella dei moderni viene dal teorico Benjamin Constant che nei primi dell’Ottocento distinse in modo netto i due concetti:

  • libertà dei moderni: fondata sulla partecipazione politica del cittadino, delegando la sovranità ai propri rappresentanti, e sull’autonomia del singolo rispetto alla collettività. Il soggetto può vantare una serie di diritti nei confronti degli altri cittadini, dello Stato e dell’umanità.

  • libertà degli antichi: fondata sulla partecipazione diretta del cittadino tramite assemblea, sull’isonomìa cioè l’uguaglianza davanti alla legge e sull’isegorìa ovvero la possibilità di esprimere la propria volontà. Non si basa sull’individualismo.

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli, il libro è disponibile anche usato qui.