Il diritto nel periodo Repubblicano: il processo civile e le procedure
L’autotutela e la tutela giurisdizionale
Nel diritto arcaico i mores maiorum stabilivano a livello consuetudinario che chi disobbediva alle regole era esposto alla vendetta legittima. Si prevedeva in questo modo la possibilità di farsi giustizia da sé attraverso un’iniziativa appropriata alla situazione, chiamata actio, basata su forme rituali, come ad esempio l’uso di una lancia che toccava l’oggetto conteso.
Lo ius autorizzava la parte offesa ad infliggere una punizione proporzionata o identica, il taglione. Da questa forma di autotutela delle origini si passò poi alla tutela giurisdizionale, penale e civile garantita dagli organi delle città.
Dal re al pretore per la risoluzione delle controversie
La società romana arcaica era composta di famiglie patriarcali e clan gentilizi spesso in lotta tra di loro per i motivi più svariati. Per indirizzare le controversie serviva un mediatore autorevole che rappresentasse la collettività, impedisse il ricorso a forme di violenza e favorisse uno sbocco pacifico della questione.
Inizialmente ad occuparsene era il re come capo politico e religioso della comunità, attribuendo il torto e la ragione in modo imparziale e secondo regole di diritto. In epoca repubblicana la funzione passò prima ai magistrati supremi e successivamente al pretore.
Il pretore e il processo in età repubblicana
La funzione del pretore era quella di dirimere le controversie. Davanti al pretore l’actio si stemperava e diventava una procedura giudiziaria molto formale.
Il processo si svolgeva in due fasi, la prima vedeva l’attore condurre il convenuto davanti al magistrato (in iure) che decideva solo in caso di assoluta certezza, rinviando ad una seconda fase davanti ad un giudice privato (apud iudicem) che esaminava le prove, ascoltava i testimoni ed emanava una sentenza inappellabile.
Il processo quindi era una sorta di affare privato, attivato dalle parti e risolto per mezzo di un altro cittadino.
Le legis actiones
Le XII Tavole prevedevano poche procedure o legis actiones, alcune erano dichiarative, quando si richiedeva la pronuncia su un diritto vantato, altre invece avevano carattere esecutivo, quando si chiedeva al giudice che il convenuto adempiesse al suo impegno.
Vi erano diversi tipi di legis actiones:
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Legis actio per sacramentum: era la principale con carattere dichiarativo e riprendeva alcuni riti dell’autotutela trasformandoli in un processo. L’attore rivendicava un diritto (utilizzando non più una lancia ma una festuca) e il convenuto si opponeva. Il magistrato invitava a deporre la cosa e l’attore sfidava il convenuto: chi per il giudice sarebbe risultato in torto avrebbe sacrificato un numero di capi di bestiame.
La legis actio per sacramentum poteva essere in rem, quando tutelava un diritto assoluto, oppure in personam se si riferiva ad un diritto relativo.
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Legis actio per iudicis arbitrivi postulationem: era una procedura che richiedeva un giudice o un arbitro, davanti ai quali si vantava un credito in denaro risultante da sponsio.
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Legis actio per conditionem: introdotta nel III secolo era una procedura utilizzata per i crediti in denaro e prevedeva una nuova comparizione. Nel caso il convenuto si opponesse l’attore poteva infatti intimare di presentarsi in giudizio dopo 30 giorni
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Legis actio per manus iniectionem: con la quale l’attore chiede al magistrato di assegnargli l’inadempiente (già condannato) come servo. Si tratta di un’esecuzione forzata ai danni del convenuto.
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Legis actio per pignoris capionem: era utilizzata dagli esattori verso i contribuenti. Considerata la più arcaica, era certamente legata all’autotutela in quanto l’attore poteva prendere una cosa del debitore per rivalsa.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli, il libro è disponibile anche usato qui.