Il diritto nel periodo Repubblicano
Ius civile arcaico
Per ius civile si intende il diritto proprio della comunità romana. In epoca arcaica e fino alle XII Tavole era considerato come un sistema di norme a carattere consuetudinario, basate sui costumi degli antenati comuni alle gentes, i mores maiorum, e validi solamente per chi era cittadino romano.
Al nucleo di costumi tradizionali si aggiunsero in fase etrusca le leges del re e quelle del popolo, nonché le modifiche portate dalla giurisprudenza.
Lo ius civile identificato con i costumi degli antenati non richiedeva organi della civitas preposti a crearlo. Gli antenati infatti, secondo la società romana, non erano scomparsi ma proteggevano la famiglia. Sarebbe stato sacrilego quindi cambiare il diritto o inserire nuove leggi contrastanti con i costumi. Sulla base di questo fondamento religioso dell’ordinamento i primi interpreti del diritto furono i pontefici.
In verità, nonostante si pensasse che i costumi fossero immutabili, la consuetudine attraverso l’interpretazione si era evoluta, aderendo a nuove esigenze. Con l’avvento della scrittura si intuì questa funzione innovatrice dell’interpretazione.
Ius civile e pater familias
Nella Roma arcaica lo ius civile ruotava intorno alla figura del pater familias, il solo titolare della potestà e del patrimonio, e regolava i rapporti fra i diversi capi famiglia.
Solo le comunità latine potevano porre in essere rapporti patrimoniali giuridicamente tutelati (ius commercii), mentre gli estranei erano protetti solo dalla morale e dal buon senso. Lo ius civile si occupava anche di determinare quali beni facevano parte della sfera dei patres familias.
La manus e la patria potestas
Tutto quello che accadeva all’interno di un gruppo familiare era estraneo alle previsioni normative dello ius civile. Il pater familias esercitava un potere illimitato (manus o mancipium) sui suoi discendenti, sugli schiavi, sulle proprietà e sulla moglie. Quest’ultima diventava mulier in manu e ricadeva sotto la potestà maritale. Anche i beni che consentiva di utilizzare ai sottoposti non facevano parte del loro patrimonio, ma erano sempre revocabili.
Con le XII Tavole la potestà del pater familias iniziò a definirsi e a venire limitata. L’indistinto potere iniziale venne diviso in poteri sulle cose, ad esempio la proprietà quiritaria, e sulle persone, come la patria potestà. La patria potestà includeva alcune facoltà come ad esempio riconoscere il neonato, uccidere il proprio sottoposto, vendere il figlio non sposato oppure cederlo ad un offeso in caso di illecito.
La proprietà e le res
La proprietà quiritaria era un potere di disposizione sulla cosa così forte da escludere anche l’imposizione dei tributi fondiari. Erano permesse pochissime limitazioni, come ad esempio una porzione sgombra di confine a vantaggio dei vicini, alcune di queste a carattere volontario, quali le servitù rustiche di passaggio. Il patrimonio del pater familias era costituito da:
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res màncipi che includevano gli immobili, gli schiavi, gli animali e servitù rustiche. Essendo indispensabili al mantenimento della famiglia rientravano nel manus.
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res nec màncipi tutte le altre cose. Su queste inizialmente venne esercitato un possesso di fatto, poi si estese la proprietà quiritaria.
La successione civilistica
La civitas si intrometteva nei rapporti della famiglia solo in casi di interesse generale, come la successione.
Alla morte del pater familias i suoi discendenti maschi diventavano patres di altre famiglie e potevano mantenere indiviso il patrimonio (consortium erecto non cito), cosa preferibile nell’ordinamento serviano perché l’intero valore veniva attribuito a ciascun erede e si evitava così un declassamento, oppure ripartirlo giuridicamente.
Nel caso invece mancassero gli eredi il testamento stabiliva a chi attribuire il patrimonio e poteva includere anche dei legati, ovvero delle disposizioni di ultima volontà. La funzione del testamento era soprattutto quella di incaricare un nuovo pater familias che si occupasse anche dei riti religiosi. L’investitura aveva una certa rilevanza sociale e avveniva davanti a tutte le curie riunite. Un pater familias poteva anche sottoporsi in modo volontario ad un altro, con l’adrogatio.
Esistevano inoltre diverse tipologie di testamento fra le quali:
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Testamento comiziale (testamentum calatis comitiis): nel caso il pater familias non avesse eredi poteva presentare un estraneo come proprio figlio o erede, oppure il patrimonio sarebbe passato ai collaterali maschi o, se non presenti, ad altri membri della gens.
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Testamento librale: preferito dopo le XII Tavole. Il pater familias cedeva il patrimonio ad un esecutore testamentario che si incaricava di distribuirlo rispettando le direttive
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Testamento al fronte: una dichiarazione davanti ai comilitoni in battaglia
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli, il libro è disponibile anche usato qui.