Le assemblee politiche in epoca repubblicana: i comizi centuriati
I comizi centuriati rappresentavano senza dubbio l’assemblea più importante con competenze legislative, giudiziarie ed elettorali.
Gli uomini idonei alle armi venivano convocati in Campo Marzio, in una zona esterna al pomerio con i segnali tipici della chiamata alle armi. I comizi centuriati infatti avevano origini militari ed erano strettamente legati all’esercito centuriato introdotto con la riforma di Servio Tullio (193 centurie in 5 classi di censo). In origine erano quindi costituiti dal popolo in armi tramutato in assemblea popolare.
Qual’era la composizione dei comizi centuriati?
I comizi centuriati si componevano di 170 centurie della fanteria più inizialmente 6 centurie di cavalieri patrizi e in età repubblicana altre centurie plebee con cavallo pubblico fino a diventare 18 più le centurie di personale ausiliario.
Le centurie erano poi suddivise in iuniores e seniores. Questa struttura rappresentava l’esercito prima del V secolo, epoca in cui si superò l’organizzazione per censo introducendo lo stipendio e un sistema fondato su unità tattiche.
Chi presiedeva i comizi centuriati?
I comizi centuriati potevano essere presieduti dai magistrati cum imperio, oppure dai censori ma solo ai fini del censimento. Quando l’assemblea veniva convocata per eleggere una carica doveva essere presieduta da un magistrato di potestà almeno pari. Il presidente dell’assemblea prendeva gli auspici e, tramite un editto, stabiliva il giorno per convocare il comizio in base al calendario steso dai Pontefici.
L’assemblea poi si svolgeva dall’alba al tramonto, in un luogo inaugurato e solamente se non si verificavano segni sfavorevoli.
Come erano organizzati i comizi centuriati?
L’assemblea si basava sul principio timocratico ed era divisa in 5 classi:
I classe = 80 centurie
II classe = 20 centurie
III classe = 20 centurie
IV classe = 20 centurie
V classe = 30 centurie
Sopra la prima classe vi erano poi le 18 centurie di cavalieri della nobilitas.
Meccanismo di voto nei comizi centuriati
Il voto si interrompeva ottenuta la maggioranza e nella maggior parte dei casi bastavano i voti della prima classe sommati a quelli delle 18 centurie degli equites.
Per questo motivo le ultime classi non venivano quasi mai consultate, a dimostrazione che il sistema non era propriamente democratico, nonostante Polibio la pensasse diversamente nella sua teoria della costituzione mista.
Da un punto di vista della votazione, ogni centuria disponeva di un voto che concordava in separata sede comunicandolo ad uno scrutatore.
Secondo i Romani il primo voto dichiarato influenzava gli altri, sia in Senato che nelle assemblee. Quindi, secondo questa convinzione, le sei centurie degli equites (sex suffragia) che votavano per primi erano in grado di influenzare con la loro decisione le classi che si esprimevano dopo per ordine di censo.
È bene ricordare inoltre che la società romana si basava sul clientelismo, ovvero su gruppi aristocratici che elargivano favori alle famiglie plebee in cambio di sostegno politico. Il cittadino perciò, al momento di esprimere la propria preferenza, doveva fare i conti con la pressione delle grandi alleanze familiari.
Il voto rimase pubblico fino alla metà del II secolo a.C. quando, con una serie di leges tabellariae, venne introdotto il voto segreto tramite tavolette cerate deposte in un’urna. Sulla tavoletta si indicava la propria decisione attraverso delle sigle UR (uti rogas) per il si, A (antiquo) per il no e NL (non liquet) per l’astensione. Per le elezioni invece si scriveva il nome dei candidati, mentre per i comizi giudiziari si usava A per assolvo e C per condanno.
Lo strumento del voto segreto non fu particolarmente apprezzato dalle famiglie più potenti che in questo modo non potevano più controllare i voti e vedevano in questa novità la fine della Repubblica aristocratica. Per questo motivo furono frequenti disordini e contestazioni durante il voto e lo spoglio delle schede.
Tentativi di riforma dei comizi centuriati
Durante il terzo e il secondo secolo si tentò di riformare la struttura dei comizi centuriati redistribuendo il numero di centurie per classe, ma le discriminazioni non resero possibile questa svolta democratica. All’esercito, e conseguentemente ai comizi centuriati, potevano partecipare solo i cittadini con un minimo di proprietà, mentre ai proletari rimaneva una sola centuria e quindi un ruolo simbolico. Inoltre gli anziani erano dotati di dignità maggiore quindi il loro voto valeva di più di quello dei giovani.
Con la riforma si diede però il privilegio di aprire la votazione ad una centuria estratta a sorte tra quelle dei giovani della prima classe.
Funzione legislativa dei comizi centuriati
I comizi centuriati avevano la competenza esclusiva di emanare:
- la lex de bello indicendo – ovvero la proclamazione dello stato di guerra
- la lex de potestate censoria per i censori
Il magistrato aveva un potere forte sui comizi, era infatti l’unico che poteva presentare le proposte di legge e anche i candidati alle elezioni. Poteva poi rifiutarsi di promulgare una legge o sospendere la votazione a causa di segni nefasti. Le leggi comiziali inoltre dovevano essere approvate dal Senato (dal 339 a.C. grazie ad una lex Publilia Philonis fu invece la proposta del magistrato a dover ricevere un’approvazione).
I comizi centuriati non si potevano auto-convocare e la proposta del magistrato non si poteva discutere. Prima del comizio si dibatteva la proposta di legge in tre riunioni formali (contiones) dove il presidente magistrato illustrava il progetto e dava la parola ai sostenitori e agli oppositori. Il testo della proposta veniva comunicato con la promulgatio, ovvero attraverso lettura e pubblicazione su tavole di legno imbiancate. La riunione serviva solo per chiedere la rogatio cioè il parere nei confronti della proposta.
Funzione elettiva dei comizi centuriati
I comizi centuriati avevano anche il compito di eleggere i magistrati maggiori. La richiesta di candidatura doveva sempre essere autorizzata dal magistrato, anche quando venne introdotta la possibilità per chiunque di presentarsi.
Alla candidatura seguiva una campagna elettorale, dopo di che il candidato eletto prestava giuramento ancor prima della proclamazione dei risultati del voto.
Funzione giudiziaria dei comizi centuriati
I comizi centuriati erano competenti come comizio giudiziario nei processi che portavano ad una condanna capitale. Venivano presieduti dai questori e dai tribuni.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli.

