L’humanitas nella giurisprudenza classica

L’humanitas è un’evoluzione della cultura greco-romana, un concetto nato dall’incontro tra la nozione di persona, gli ideali della filantropia greca e il cosmopolitismo cinico e stoico.

Il concetto di humanitas si basa sul fatto che tutti gli uomini sono accomunati da una Ragione operante sia nella società che nell’universo, a prescindere dalla loro condizione e nazionalità. Si tratta quindi di un’etica tollerante e razionale in cui un impero multietnico come quello romano doveva necessariamente riconoscersi in quanto Roma era diventata la patria di tutti.

Diritto positivo, diritto delle genti e diritto naturale

L’ordinamento giuridico romano si ispirava ai principi del diritto naturale e per i giuristi influenzati dalle idee stoiche ciò rappresentava un modello di giustizia.

Secondo Gaio ad esempio vi era una distinzione tra il diritto positivo e quello delle genti che era stato creato da una ragione naturale.

Questa ragione era capace di unire diversi popoli e offrire un terreno di condivisione sulla base di un’idea cosmopolita.

Secondo le considerazioni del tempo, la libertà era quindi certamente un valore comune agli uomini ma era venuta meno con la schiavitù proprio a causa del diritto delle genti.

Questa ragione naturale a cui ci si riferiva poteva essere interpretata in una prima fase come i principi e le regole vigenti a Roma e presso i popoli civili (giurisprudenza repubblicana) oppure come una legge universale e naturale (durante la dinastia dei Severi).

I giuristi del tempo, partendo dal principio dell’humanitas, si avvicinarono a posizioni prettamente giusnaturalistiche. Nonostante lo ius civile non si adattasse perfettamente a quello naturale, i valori morali del diritto naturale erano talmente vivi che Ulpiano, appartenente al Circolo dei Severi, contrappose allo ius civile/ius gentium lo ius naturale. Per il diritto naturale tutti gli uomini nascevano liberi e uguali, mentre la schiavitù era una condizione introdotta dal diritto delle genti.

 

Ulpiano, la schiavitù e la ripartizione del diritto

Grazie a queste riflessioni si è iniziato a comprendere come la natura umana dello schiavo non potesse essere ignorata. Secondo Ulpiano vi era stata infatti un’età dell’oro in cui non esisteva la schiavitù. Nonostante attraverso queste considerazioni non si arrivi ad abolire la schiavitù, si iniziò a capire che la disuguaglianza giuridica non era un’istituzione eterna e universale, ma un dato storico, un prodotto del diritto positivo e delle guerre.

Allo stesso modo questo concetto venne ripreso anche nel Corpus Iuris Civilis, la compilazione giuridica voluta da Giustiniano, che elevò la ripartizione di Ulpiano (ius civile, ius gentium e ius naturale) a teoria giuridica ufficiale, integrando in questo modo le esigenze cristiane con la razionalità del diritto romano.

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Introduzione storica ai diritti umani di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a metà prezzo su