Giustiniano e la compilazione Giustinianea

Giustiniano e il primo Codice

Giustiniano divenne imperatore nel 527 e, nonostante l’Impero Romano d’Occidente fosse ormai uno stato ellenico e si percepisse il distacco con il mondo classico, proprio in questo periodo si assistette ad una restaurazione della romanità e ad una nuova diffusione del potere romano sui territori dell’impero.

Costantinopoli assunse il ruolo che Roma non era più in grado di portare avanti, si sviluppò un piano di riconquiste militari in molti territori come Africa e Italia conquistati dai barbari e si iniziò a programmare una restaurazione del diritto romano. Quest’ultimo, anche a causa della legge delle citazioni, all’incompletezza della codificazione teodosiana e ai materiali giurisprudenziali poco autentici in circolazione, permaneva in uno scenario desolante.

Giustiniano iniziò il suo grande progetto partendo dalle leges nel 528, istituendo una commissione di 10 funzionari imperiali fra i quali Triboniano guidati da Giovanni (quaestor sacri palatii) incaricati di redarre un codice ad uso dei pratici.

Questa raccolta doveva includere materiale dei codici Teodosiano, Gregoriano ed Ermogeniano e lo scopo era quello di rendere certo il diritto e diminuire la durata dei processi. Quest’opera di semplificazione veniva svolta con l’aiuto di Dio e aveva finalità pratiche. Per questo motivo i compilatori potevano anche manipolare il testo, togliendo ripetizioni e contraddizioni e rendendo i testi chiari e brevi.

Il Codex Iustinianus venne pubblicato nel 529 e nella costituzione Summa reipublicae si specificò che quello (e il parere degli antichi giuristi) sarebbe stato il testo di riferimento per risolvere le controversie, vietando l’utilizzo di altri materiali. La dominazione di Roma nel mondo richiedeva infatti di consolidare non solo l’esercito ma anche il diritto e solo in questo modo la missione dell’Impero di unificare il mondo e difendere la fede si sarebbe adempiuta.

Della prima stesura del Codice si sa poco, infatti la versione pervenutoci riguarda la seconda edizione definitiva. Ad ogni modo sembra che includesse ancora la legge delle citazioni e le materie fossero disposte secondo il Codice Teodosiano.

 

Il Digesto

Una volta finito il codice si decise di intraprendere un’idea ancora più ambiziosa che contenesse leges, materiali giurisprudenziali (per superare la legge delle citazioni), un manuale di istituzioni per sostituire Gaio e una raccolta di novelle. L’obiettivo era anche risolvere le contraddizioni diffuse nelle fonti giurisprudenziali e così, prima di iniziare i lavori, vennero emanate delle costituzioni e delle decisioni proprio per dare delle linee guida.

I Digesta (comporre in ordine) o Pandectae (raccogliere complessivamente) possono essere definiti come un’antologia sistematica con 9000 brani giurisprudenziali appartenenti al I-III secolo d.C.

La compilazione fu affidata a Triboniano, quaestor sacri palatii e consulente giuridico dell’imperatore, nel 530. Il Digesto rappresentava una missione politica e religiosa.

Anche Teodosio II avrebbe voluto dare vita ad una raccolta giuridica ma questo non era stato possibile per la difficoltà di trovare i testi. Triboniano invece sembra che possedesse una biblioteca con testi attendibili e la sua proposta fu infatti quella di usare i testi originali e non quelli rivisti dalla scuole.

I Digesta partivano dalla premessa che già il Codice Giustinianeo aveva consolidato l’autorità delle leggi ma era ancora necessario creare una raccolta ordinata degli autori classici dotati di ius respondendi (con la facoltà data dall’imperatore di mettere per iscritto e interpretare le leggi) in modo da superare la legge delle citazioni. In questo modo le sole opere giurisprudenziali da citare sarebbero state quelle riportate, senza ripetizioni e discordanze così che una sola opera le avrebbe sostituite tutte.

Nel Digesto quindi furono raccolti 39 autori (alcuni anche senza ius respondendi) fra i quali spicca Ulpiano con i suoi libri ad edictum, esposti secondo l’ordine dell’editto perpetuo (argomenti che si susseguivano secondo una successione memorizzata dagli studiosi). Per ogni frammento era indicato l’autore e l’opera da cui era tratto, aspetto che ha aiutato molto gli studiosi moderni.

L’intento di Giustiniano era quello di dare un quadro omogeneo, perciò nonostante tutti i giuristi avessero pari dignità, la compilazione non doveva avere una carattere storico: i conflitti di opinione andavano livellati, eventualmente corretti e resi conformi alle norme tagliando il superfluo e ordinando i risultati senza confusione.

Il Digesto fu quindi portato a termine in 3 anni e pubblicato nel dicembre del 533. Era composto di 50 libri di diritto antico accumulato in 1400 anni, divisi per titoli i cui temi andavano dal diritto privato a quello penale. I Digesta rappresentavano una costituzione organica e i frammenti erano definiti “leggi”. Inoltre i testi usati dai compilatori avrebbero dovuto scomparire perché i contenuti migliori da fissare per sempre erano già nel Digesto.

Ovviamente la storia giuridica avrebbe continuato il suo corso anche dopo la compilazione, ma sarebbe stato l’imperatore (autorità voluta da Dio) ad aggiornare la legislazione e non un giurista privato che avrebbe riportato incertezza e confusione.

Questo aspetto era fondamentale poiché il Digesto rappresentava un diritto vicino alla perfezione e il testo doveva restare intoccabile. Per questo motivo Giustiniano, che avrebbe voluto con il Digesto concludere la storia del diritto, impedì qualsiasi commento e corruzione, permettendo solo la traduzione letteraria, l’insegnamento del testo e l’utilizzo da parte dei pratici.

 

 

Di fatto però le opere di commento vennero portate avanti addirittura dagli stessi compilatori

L’opera dei compilatori per molti aspetti però costruì un’immagine del diritto non aderente alla realtà storica e l’obiettivo dei moderni fu proprio quello di fare un lavoro opposto a quello della commissione andando a recuperare i testi originali (a partire dal XVI secolo).

Inoltre nel XIX secolo ci si pose anche il problema di come fosse stato possibile organizzare tutto quel materiale in soli tre anni e la risposta più plausibile è relativa alla metodologia. Secondo il giurista tedesco Friedrich von Bluhme sembra infatti che la commissione di compilatori fosse divisa in tre sottocommissioni che lavorava seguendo l’ordine dell’editto pretorio il che evitava che ogni membro dovesse consultare tutte le opere:

  • massa sabiniana con commenti di Pomponio, Paolo, Ulpiano all’opera di Sabino, libri ad edictum e altro materiale

  • massa edittale: con commenti di Ulpiano Papiniano, Gaio all’editto del pretore e di altri magistrati

  • massa papinianea: che si occupò di testi casistici soprattutto di Papiniano

Questa visione non sembra del tutto esauriente e altri autori ritengono invece che i compilatori si concentrarono solo su poche opere classiche, basandosi invece sui predigesti privati (come dimostrerebbe anche una testimonianza di Giustiniano), delle raccolte giurisprudenziali adottate anche dagli studenti delle scuole di giurisprudenza dell’epoca.

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui