La giurisprudenza tardo-classica

Durante la crisi del III secolo si sviluppò l’ultima fase della giurisprudenza tardo-classica che terminò proprio durante la dinastia dei Severi. La caratteristica principale è certamente una mancanza di originalità rispetto al periodo precedente, ma anche il tentativo di adattare i canoni del periodo classico ad una realtà sociale ed economica in drastico mutamento.

Questa fase è detta anche burocratica e gli attori principali furono magistrati di rango equestre che ricoprivano cariche al vertice del sistema e collaboravano con l’imperatore.


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Durante la dinastia dei Severi i giuristi erano quindi dei burocrati e si dedicavano anche all’insegnamento in scuole vere e proprie (non come sette dei sabiniani e dei proculiani), istituti pubblici di formazione simili alle facoltà giuridiche.

In questo periodo la professione del giurista perde il carattere aristocratico.

A cavallo fra il II e il III secolo diventarono più radicati anche i valori umanitari dello stoicismo (che contribuì a burocratizzare il sistema per via dell’amore per la disciplina e la ragione) e l’idea di assolutismo cosmopolitico. Di fatto i giuristi di corte iniziarono a voler comprendere non solo il diritto positivo ma anche il diritto naturale, riducendo la distinzione fra giurisprudenza e morale.

 

Giuristi della giurisprudenza tardo-classica

Alcuni dei più famosi giuristi di quest’epoca furono:


 

 

  • Papiniano = eminente giurista di origini probabilmente siriane, incaricato di dirigere l’ufficio a libellis e prefetto del pretorio. Scrisse opere casistiche e commenti e, a partire dal Basso Impero, fu considerato il modello da cui ogni giurista deve prendere ispirazione, sia tecnicamente che moralmente.

  • Paolo = di origini italiche, assessore di Papiniano, responsabile dell’ufficio a memoria e membro del consiglio di Severo e Caracalla. Fu anche prefetto del pretorio insieme a Ulpiano.

    Scrisse molte opere legate ai Digesta di Giuliano e alle Quaestiones di Papiniano, cercando di sistemare i risultati della tradizione casistica e renderli comprensibili per un pubblico meno istruito rispetto al passato.

    Inoltre si dedicò anche alla formazione dei nuovi giuristi e all’armonizzazione del diritto romano con le prassi giudiziarie delle province (sua è la classificazione ius commune – che vale per tutti – e ius singulare che prevedeva disposizioni particolari a vantaggio di un singolo, nonostante le XII Tavole lo vietassero)

  • Ulpiano = di orientamento neoplatonico e stoico, assessore di Papiniano, influenzò in modo significativo la politica dei Severi. Fu anche magister libellorum, membro del Consiglio e prefetto del pretorio.

    Scrisse molto ma lo stile era poco creativo. Sembra infatti preferisse occuparsi di commentari all’editto e ai Libri iuris civilis di Sabino. Fu fra i pochi a scrivere di diritto pubblico con monografie sulle funzioni dei consoli e dei funzionari, sui governatori e sui prefetti (un terzo del Digesto giustinianeo è composto da suoi frammenti). La sua visione politica era assolutistica, fra i suoi ideali vi erano la certezza del diritto e una filosofia moralistica e giusnaturalistica (il diritto naturale per Ulpiano era quello che la natura aveva insegnato a tutti gli esseri animati, non solo agli uomini).

    La sua divisione del diritto in pubblico e privato rende l’idea di come in tarda epoca classica i giuristi si fossero posti il problema di far rientrare l’ordinamento statale nello ius. Fino a quel momento infatti con ius publicum si intendevano le norme introdotte dalle leggi comiziali, mentre da quest’epoca diritto pubblico e privato si distinsero in base ai differenti interessi protetti. Nello ius publicum intervenivano il popolo, i magistrati, i sacerdoti, il processo privato rimaneva invece ius civile.

    Allo ius gentium (con norme comuni a tutti i popoli) e allo ius civile, si aggiunse il diritto naturale, comune non solo a tutte le genti ma anche a tutte le specie animate.

    Questo portò ad una discussione sulla gerarchia delle norme del diritto positivo e di quello naturale, nonché sulla superiorità in caso di contrasto (es. il problema della schiavitù – considerando che gli uomini secondo il diritto naturale nascevano liberi). Questo conflitto tra diritto e natura del resto aveva alimentato il dibattito fin dal V secolo a.C. e anche secondo Cicerone le leggi positive dovevano adeguarsi alla ragione universale ed eterna in quanto tutti erano moralmente uguali.

    Con Ulpiano però il diritto naturale sembrò acquisire caratteristiche giuridiche e di conseguenza la possibilità di influenzare interpretazioni e sentenze.

    Ulpiano inoltre si definì maestro di morale, sacerdote del diritto (perché impartiva la conoscenza del buono e dell’equo) e filosofo, fornendo alle sue opere come le Institutiones una marcata impostazione giusnaturalistica.

    La sua visione del diritto, riprendendo la definizione di Celso (ars boni et aequi) in modo più moralistico, fu vista di buon occhio anche dalla cultura cristiana. Il diritto per Ulpiano infatti doveva sia risolvere i conflitti, attraverso un risultato buono (etica) sia bilanciare gli interessi con un esito equo (attraverso la tecnica giuridica). In questo modo Ulpiano sviluppò il concetto che la giurisprudenza dovesse essere sia buona che equa.

La giurisprudenza classica di quest’epoca fu ritenuta nei secoli successivi il modello a cui ispirarsi. Aveva infatti avvicinato il diritto dell’Impero alle regole divine, inoltre la produzione dei giuristi burocrati esercitò un’influenza significativa sul Corpus Iuris di Giustiniano, il caposaldo della cultura giuridica dell’Occidente.

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui