La giurisprudenza da Adriano ai Severi
Con l’imperatore Adriano il consiglio del principe fu un organo estremamente importante che fungeva da collante fra i giuristi e il potere imperiale. Il consiglio accoglieva i maggiori studiosi del tempo e questa spinta culturale portò ad un enfatizzarsi della funzione creativa e di un orientamento casistico.
I giuristi della fase antoniniana come Celso, Giuliano e Pomponio, anche se sottoposti a controllo imperiale, si ritenevano depositari di un sapere autonomo con tradizioni, tecniche e linguaggi a parte.
Nonostante fosse un’epoca caratterizzata dal diffondersi di nuovi culti, i giuristi decisero di non entrare nel dibattito religioso e raramente si occuparono di ius sacrum.
Nel II e III secolo, anche per lo stile di vita più civile e raffinato delle classi colte, quello che più interessava i giuristi era
infatti la possibilità di permeare la giurisprudenza e la legislazione imperiale con i valori dell’humanitas di matrice stoica e neoplatonica. Questo valeva sia in campo penale che civile, con regole di giustizia più eque e meno rigide.
Humanitas e aequitas
La giurisprudenza dell’epoca quindi è caratterizzata dalla necessità di fondarsi sul bonum et aequum, adeguando il diritto romano a valori umanitari come il rispetto della persona, la dignità e la volontà.
Il concetto alla base era quello di un’interpretazione giuridica ragionevole, applicando ai casi il criterio ermeneutico (interpretativo) dell’equità.
Nella pratica si traduceva nella distinzione di un caso da altri simili e nella risoluzione più flessibile, anche con regole nuove (es. in Celso la tutela del soggetto più debole). Questo significava adattare le regole alle esigenze sociali, collegandosi ad una ragione civile o ragione naturale valida per tutto l’Impero. Questa ragione secondo Gaio rappresentava un sistema di valori di fatto trasversale a tutte le classi colte, mentre per Ulpiano si trattava di una legge universale che prescriveva comportamenti obbiettivamente corretti (giusnaturalismo).
Durante l’epoca di Adriano si andò quindi diffondendo questa idea che il diritto dovesse radicarsi nella ragione (e non nella tradizione) e che non vi dovessero essere leggi contrarie alla natura umana.
Anche le norme imperiali avrebbero dovuto essere sottoposte a indagine razionale nella ricerca della vera volontà del legislatore, come del resto anche i capisaldi della tradizione romana (es. patriarcalismo)
Alcuni dei giuristi classici più importanti
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Nerazio Prisco: proculiano, console e membro del consiglio di Traiano e Adriano. A livello politico la sua speranza era quella di una conciliazione fra principato e libertas. Culturalmente era vicino agli ideali stoici ricondotti da Seneca ai valori romani di dignità e fides. Secondo Nerazio la giurisprudenza aveva raggiunto un certo livello di stabilità che le permetteva di interrogarsi sulla certezza del diritto e di affrontare un lavoro di definizioni, concetti e regole dogmatiche basate sulla tradizione romana. L’autorità delle regole avrebbe certamente portato alla sottomissione della creatività del giurista ma anche limitato l’attività normativa del principe. Scrisse 15 libri di regole e raccolte di responsi.
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Celso: caposcuola proculiano, console e membro del consilium di Adriano. Gli studi retorici lo portarono ad una visione più innovatrice, pragmatica e scettica del diritto, rifiutando un sistema ideologico indiscutibile. Punti chiave del suo pensiero furono l’impiego del criterio dell’aequitas e l’idea che la giurisprudenza avesse una ruolo creativo. In quest’epoca si comprende che non è possibile applicare lo stesso metodo a tutte le scienze. La sua definizione di diritto è celebre: ars boni et aequi, a riprova che non si parla di una scienza sistematica, ma di una disciplina intellettuale teorica e pratica che si occupava dell’equità.
Se per il più conservatore Nerazio l’equità era l’aderenza ai valori della tradizione giuridica romana e il responso non doveva metterli in discussione, per Celso l’equità era valutare di volta in volta i casi e le norme liberamente. Scrisse 39 libri di Digesta dedicati per la maggior parte allo ius honorarium.
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Salvio Giuliano: di scuola sabiniana, console e membro del consiglio di Adriano. Venne incaricato di redigere una versione ufficiale del editto perpetuo e fu considerato all’epoca di Giustiniano il più importante dei giuristi del passato. Scrisse 90 volumi di Digesta ripresi come l’opera per eccellenza della giurisprudenza classica e il modello per le Pandette giustinianee. La prima parte segue l’ordine edittale ed è dedicata a diritto onorario e civile, poi sono analizzate leggi e costituzioni, con un vastissimo repertorio casistico.
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Pomponio: visse fra Adriano e Marco Aurelio e si occupò di ampi commentari a Sabino ed Editto (150 libri). L’opera più interessante è l’Enchiridion un manuale che presenta una lunga digressione storica. Fu lo scrittore classico più chiaro e dogmatico dopo Gaio, con opinioni ben definite su ogni aspetto.
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Gaio e le Institutiones: giurista dell’età degli antonini e sabiniano, conosceva il greco e questo fa presupporre che fosse un provinciale che aveva ottenuto la cittadinanza. Inoltre conosceva bene il diritto provinciale e spingeva sull’idea di comparare sistemi giuridici diversi grazie allo ius gentium regolato dalla ragione naturale. Scrisse un manuale di Institutiones che divenne uno strumento didattico popolare in età post-classica (perché semplice e composto secondo schemi dialettici) e funse da modello per le Institutiones di Giustiniano. Le Institutiones di Gaio si compongono di 4 libri con una successione del diritto in tre parti che diventò molto utilizzata:
– personae = status giuridici degli individui
– res = cose materiali e immateriali (collettività di beni come eredità e successione)
– actiones = azioni processuali (è l’unica fonte da cui si ricava come funzionavano le legis actiones e permette di capire come era strutturato il processo formulare).Gli studiosi poterono valutare solo pochi frammenti di Gaio grazie al Digesto di Giustiniano, ma nel 1816 fu trovato nella biblioteca di Verona un palinsesto che fece riemergere, insieme poi ad altre fonti, l’intera opera.
Gaio scrisse anche commenti agli editti, a Mucio, alle XII Tavole, monografia, opere elementari, una raccolta di Regulae e un manuale semplice ad uso dei pratici (Res cottidianae).
Gaio insieme a Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino fu fra i pochi giuristi a poter essere utilizzato nel corso di un processo.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui