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La giurisprudenza da Adriano ai Severi

La giurisprudenza da Adriano ai Severi

Con l’imperatore Adriano il consiglio del principe fu un organo estremamente importante che fungeva da collante fra i giuristi e il potere imperiale. Il consiglio accoglieva i maggiori studiosi del tempo e questa spinta culturale portò ad un enfatizzarsi della funzione creativa e di un orientamento casistico.

I giuristi della fase antoniniana come Celso, Giuliano e Pomponio, anche se sottoposti a controllo imperiale, si ritenevano depositari di un sapere autonomo con tradizioni, tecniche e linguaggi a parte.

Nonostante fosse un’epoca caratterizzata dal diffondersi di nuovi culti, i giuristi decisero di non entrare nel dibattito religioso e raramente si occuparono di ius sacrum.

Nel II e III secolo, anche per lo stile di vita più civile e raffinato delle classi colte, quello che più interessava i giuristi era

infatti la possibilità di permeare la giurisprudenza e la legislazione imperiale con i valori dell’humanitas di matrice stoica e neoplatonica. Questo valeva sia in campo penale che civile, con regole di giustizia più eque e meno rigide.

 

Humanitas e aequitas

La giurisprudenza dell’epoca quindi è caratterizzata dalla necessità di fondarsi sul bonum et aequum, adeguando il diritto romano a valori umanitari come il rispetto della persona, la dignità e la volontà.

Il concetto alla base era quello di un’interpretazione giuridica ragionevole, applicando ai casi il criterio ermeneutico (interpretativo) dell’equità.

Nella pratica si traduceva nella distinzione di un caso da altri simili e nella risoluzione più flessibile, anche con regole nuove (es. in Celso la tutela del soggetto più debole). Questo significava adattare le regole alle esigenze sociali, collegandosi ad una ragione civile o ragione naturale valida per tutto l’Impero. Questa ragione secondo Gaio rappresentava un sistema di valori di fatto trasversale a tutte le classi colte, mentre per Ulpiano si trattava di una legge universale che prescriveva comportamenti obbiettivamente corretti (giusnaturalismo).

Durante l’epoca di Adriano si andò quindi diffondendo questa idea che il diritto dovesse radicarsi nella ragione (e non nella tradizione) e che non vi dovessero essere leggi contrarie alla natura umana.

Anche le norme imperiali avrebbero dovuto essere sottoposte a indagine razionale nella ricerca della vera volontà del legislatore, come del resto anche i capisaldi della tradizione romana (es. patriarcalismo)

 

Alcuni dei giuristi classici più importanti

 


 

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui