Giurisprudenza classica: ius respondendi e attività dei giuristi
Con l’avvento del principato durante il governo di Augusto fu particolarmente sentita l’esigenza di limitare l’attività dei giuristi indipendenti.
In primo luogo la concorrenza arrivò dalle nuove fonti del diritto (es. rescritti con cui imperatore mostrava la propria esperienza) e in secondo luogo dalla selezione da parte imperiale di un’élite di giuristi a cui venne conferito l’iusrespondendi ex auctoritate principis, un’autorizzazione a dare responsi scritti per nome del principe.
In età repubblicana questo non sarebbe mai stato possibile, in quanto era il popolo a riconoscere l’eventuale autorità tecnica del giurista e il suo prestigio. Con l’introduzione dello ius respondendi invece si percepì una netta intenzione di dirigere lo sviluppo della giurisprudenza ed elevare l’autorità del principe su quella dei tecnici privati.
Ovviamente i responsi dei giuristi imperiali prevalevano sugli altri, al punto che Adriano decise perfino che il parere di questi giuristi sarebbe stato vincolante se unanime.
Mentre i giuristi del I secolo erano di estrazione senatoria e di origini romano-italiche, dal II secolo ricoprirono questo compito anche i provinciali orientali e i cavalieri (il primo insignito di ius respondendi fu Masurio Sabino con Tiberio).
Questi, soprattutto sotto Adriano dove la burocratizzazione dei giuristi fu più evidente, miravano a conquistare posizioni nell’apparato amministrativo più che ottenere il prestigio di un tempo agli occhi di popolo e Senato.
Nonostante non tutti gli imperatori fossero favorevoli a questa cerchia (vedi Caligola che voleva superare il sistema giurisprudenziale con rescritti imperiali e Claudio che desiderava valorizzare l’autorevolezza degli avvocati piuttosto che quella dei giuristi) la giurisprudenza del tempo riuscì a rimanere abbastanza autonoma e a condizionare la politica.
Il tratto distintivo di quest’epoca fu inoltre rappresentato dal fatto che i giuristi classici continuarono a respondere ma abbandonarono l’attività di cavere e agere a notai e avvocati, mentre si sviluppò un sistema di giuristi di rango inferiore che si dedicavano all’attività di consulenti privati (anche dei funzionari imperiali) e insegnanti. In età tardoclassica la necessità di formare i pratici del diritto e di scrivere testi elementari fu ancora più sentita.
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