Fatti, atti e rapporti giuridici.
Quando si parla di rapporti giuridici ci si riferisce a relazioni che hanno per oggetto un interesse rilevante, una situazione attiva (potere) e una passiva (dovere).
Fin dalla nascita acquisiamo capacità giuridica e, conseguentemente, la possibilità di essere soggetti di rapporti giuridici. Ogni soggetto appartenente ad un ordinamento è coinvolto quindi in un numero di relazioni e rapporti giuridici.
Fra i rapporti giuridici troviamo quelli pubblici, i privati, quelli patrimoniali e gli extra-patrimoniali.
Diritto soggettivo
Concentrandosi su quelli privati, in un rapporto giuridico per diritto soggettivo si intende la possibilità per un soggetto privato di realizzare un proprio interesse e di essere tutelato da un organo giudiziario nel momento in cui un soggetto passivo risulti nei suoi confronti inadempiente.
Rapporti giuridici assoluti e relativi
Si parla inoltre di rapporti giuridici assoluti riferendosi ad esempio al rapporto fra un soggetto e tutti (es. il proprietario di un bene pretende che nessuno turbi la sua proprietà, usufrutto, servitù) e di rapporti relativi quando i soggetti attivi e passivi sono individuabili.
Rapporti giuridici di debito e di responsabilità
Un’ulteriore categorizzazione distingue i rapporti di debito (assoluti o relativi), scaturiti da atti leciti (es. negozio giuridico/contratto) o da situazioni involontarie (es. sinistro stradale, risarcimento del danno), da quelli di responsabilità, scaturiti da atti illeciti nei confronti di un soggetto attivo, e pertanto relativi (la responsabilità è verso quel soggetto, non verso tutti)
La responsabilità civile è detta primaria o extracontrattuale se deriva dall’inadempienza nei confronti di un rapporto assoluto, in altre parole viola un diritto assoluto (es. responsabilità che obbliga ad un risarcimento per fatto illecito). “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 Codice Civile)
La responsabilità primaria è chiamata anche aquiliana in quanto è stata regolata per la prima volta dalla Lex Aquilia.
La responsabilità civile è detta invece secondaria o contrattuale se l’inadempimento nasce da un obbligo relativo (es. contratto in cui si pattuisce un risarcimento nel caso non si acquisti un quantitativo di merce previsto contrattualmente).
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a metà prezzo. Per maggiori informazioni clicca qui