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Elementi essenziali del negozio giuridico

Negozio giuridico: il contratto in breve

Nei rapporti giuridici si parla di fatti involontari e di atti leciti o illeciti.

Per fatti involontari si intende un accadimento provocato dal comportamento di un terzo oppure determinato dalla natura.

Gli atti invece possono essere ad esempio privati, pubblici, unilaterali o plurilaterali, leciti o illeciti.

Degli atti leciti fanno parte i provvedimenti (legislativi, amministrativi o giudiziari) e i negozi giuridici.

I negozi giuridici sono atti privati i cui effetti vengono determinati dagli stessi autori.

Un esempio di negozio giuridico moderno è il contratto: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 Codice Civile). Gli elementi che caratterizzano un negozio sono la volontà, la forma, l’oggetto e la causa.

  • Forma

Si intende il modo in cui si manifesta la volontà negoziale (es. forma tacita, scritta, atto pubblico…)

La forma può essere libera o vincolata a caratteristiche precise per decisione delle parti o per legge (es. forma scritta). Senza forma vincolata (es. atto scritto), il negozio potrebbe ad esempio essere invalido.

Il negozio giuridico può prevedere la forma ad substantiam (ai fini della sostanza) quando ad esempio è richiesta una forma scritta (come nei casi di compravendita di immobili), oppure ad probationem (ai fini della prova) per individuare il negozio.

Un esempio è la forma scritta che può essere richiesta ad probationem, cioè è esclusa la prova per testimoni o la presunzione semplice (es. contratto di assicurazione).

Il negozio la cui forma è vincolata ai fini della sostanza è chiamato formale.

  • Causa

Altro elemento fondamentale per i negozi giuridici è la causa.

I negozi possono essere a causa lecita o illecita.

Riferendosi ai contratti, un contratto con causa illecita è nullo in quanto non possono esistere contratti a causa illecita. (La causa di un contratto è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume art. 1343)

La causa negoziale è la funzione sociale (scopo) che il negozio realizza.

Da un punto di vista della causa illecita, l’illiceità può essere piena quando implica l’invalidità del negozio, semipiena quando comporta una sanzione ma non l’illiceità, generica quando comporta una disapprovazione ma né sanzioni né illiceità.

I negozi, sempre riferendosi ai contratti, possono essere a titolo oneroso (es. contratto d’affitto) o a titolo gratuito (es. comodato d’uso).

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