Editto pretorio e ius honorarium
La nuova magistratura rappresentata dal praetor peregrinus si occupava di dirimere le controversie tra stranieri e stranieri o fra cittadini romani e stranieri, con un tipo di processo formulare non più basato sulle legis actiones.
Attraverso una discussione libera tra le parti e il magistrato, il pretore determinava l’iudicium, una regola originale spesso anche lontana da quelle previste dallo ius civile.
Con l’aumentare del numero delle liti i diversi iudicii non furono più improvvisati ma vennero sistematizzati in un formulario – edictum – che il pretore pubblicava una volta entrato in carica.
L’editto era quindi un avviso con cui il magistrato informava (ius edicendi), prima oralmente e poi per iscritto, di fatti e decisioni del suo ufficio.
Si può pensare all’editto come ad un programma di amministrazione della giustizia dove si indicavano quali erano i rapporti tutelati e in che modo.
Dato che questi diritti non erano previsti dallo ius civile il pretore prendeva una sorta di impegno/promessa a concedere azioni o mezzi di tutela. In questo modo venivano riconosciuti dei diritti soggettivi e prescritti degli obblighi.
Inizialmente il pretore non era obbligato a mantenere questo impegno ma una Lex Cornelia de edictis nel 67 a.C. introdusse l’obbligo di attenersi all’editto tuttavia con un margine di discrezionalità, in quanto poteva sempre rifiutare azioni o introdurre nuovi sistemi con un edictum repentinum.
Ius honorarium: definizione e caratteristiche
Le azioni che tutelavano determinati interessi, i mezzi processuali e lo strumento dell’editto furono riprese anche da altre autorità come il pretore urbano, gli edili curuli e i governatori.
In questo modo si creò un ampio complesso di norme nuove che derivava dall’attività dei magistrati romani (principalmente dal praetor) e prese il nome di ius honorarium.
Lo scopo era quello di colmare le lacune del ius civile ormai obsoleto.
Tali norme erano transitorie cioè scadevano a fine dell’anno di carica del magistrato, ma quasi sempre l’editto veniva riconfermato con piccole modifiche fino a quando si consolidò l’edictum tralaticium trasmesso da pretore a pretore.
Sotto Adriano intorno al 130 il giurista Salvio Giuliano venne incaricato di codificare l’editto elaborando un testo definitivo.
Con l’introduzione dello ius honorarium anche le actiones iniziarono ad essere divise in civiles e honorariae, a seconda che fossero fondate su uno o sull’altro sistema, ma spesso il pretore preferiva superare le norme più antiche e inserire nella formula un invito al giudice ad accogliere una finzione legale.
In base alla discrezionalità del giudice le azioni potevano essere:
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actiones stricti iuris se rivolte ad una determinata condanna
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bonae fidei quando rimettevano al giudice che doveva valutare le ragioni del convenuto (accolto anche nel tribunale del praetor urbanus)
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arbitriae se il giudice concedeva al convenuto di sfuggire alla condanna se restituiva la situazione precedente
In base all’oggetto della pretesa le azioni erano:
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rei persecutoriae in cui si chiedeva un controvalore pecuniario del pregiudizio sofferto
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poenales in cui si chiedeva una pena
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mixtae in cui si chiedevano entrambe
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iudicia legitima cioè giudizi basati sulla legge, riguardavano solo i cittadini romani entro il primo miglio fuori da Roma.
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imperio continentia cioè giudizi basati sul potere del magistrato
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actiones in ius le azioni onorarie più antiche e affermate
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actiones in factum che richiamavano situazioni degne di tutela
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actiones in personam / rem per diritti relativi o diritti assoluti
L’attività giurisdizionale dei magistrati diede un grande impulso al diritto privato (successioni, contratti, illeciti privati, rapporti di proprietà…). Le sentenze dei giudici invece non erano sufficienti a creare diritto, ma avevano certamente un valore persuasivo e rappresentavano un esempio da seguire.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui