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Diritto oggettivo e diritto soggettivo

Diritto in senso oggettivo e diritto in senso soggettivo

Cosa si intende per diritto in senso oggettivo?

Il diritto in senso oggettivo è il complesso di norme che regolano una società (es. diritto italiano), si rivolge a tutti i soggetti (norme generali) e prevede dei casi ipotetici (norme astratte).

Si divide in diritto privato, che regola i rapporti tra soggetti in ordine ad interessi di tipo privato (es. civile o commerciale) e diritto pubblico che disciplina i rapporti tra enti pubblici e cittadini (es. diritto costituzionale).

Il carattere coercitivo distingue il diritto oggettivo dalla morale e dalla religione.

 

Il diritto oggettivo è costituito da:

  • norme direttive (o primarie) che esprimono comandi e permessi

  • norme sanzionatorie che prevedono una conseguenza qualora le prime non vengano rispettate

  • norme secondarie che attribuiscono poteri

  • norme di riconoscimento la cui funzione è quella di creare altre norme (alla base di un ordinamento dinamico)

  • norme individuali che regolano casi concreti (es. sentenze)

Le norme possono esprimere degli orientamenti generali oppure regolare in modo dettagliato una situazione. Ogni norma va interpretata alla luce dell’intero ordinamento.

Il diritto in senso oggettivo regola quindi le azioni all’interno della società (norma agendi).

 

Cosa si intende per diritto in senso soggettivo?

Per diritto soggettivo si intende la possibilità per un soggetto di poter realizzare un proprio interesse.

Tale possibilità è riconosciuta dagli ordinamenti.

Il diritto soggettivo si riferisce alla facoltà di agire del soggetto (facultas agendi).

Es. Nel nostro paese il diritto (oggettivo) consente a tutti i cittadini maggiorenni il diritto (facoltà) di voto.

Nei paesi a tradizione giuridica romana non vi sono differenze fra la parola diritto in senso oggettivo e diritto in senso soggettivo. La parola ius infatti rappresentava sia il sistema delle regole che gli interessi soggettivi.

Nei paesi anglosassoni invece si usa “law” per riferirsi all’ordinamento, “rights” per i diritti soggettivi.

 

Diritto, etica e morale

Per morale si intendono i costumi e le regole che vengono considerate obbligatorie da una certa società. La morale prevede regole di condotta spesso sostenute da precetti religiosi.

L’etica è la dottrina di carattere filosofico o religioso che riguarda la morale e permette di distinguere se i comportamenti sono buoni o cattivi, moralmente leciti o inappropriati.

Il linguaggio giuridico e quello morale si basano sul concetto di dovere e indicano cosa si deve fare.

Già i Romani avevano introdotto la distinzione tra diritto e religione (ius e fas) intuendo che un comportamento contrario al diritto non sempre era anche offensivo per gli Dei.

La cultura cristiana con la massima “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” sembra poi legittimare il potere secolare offrendo una sorta di permesso ad accettare le leggi dell’Impero e a rispettare le leggi positive pur non derivando queste da istituzioni religiose.

Le leggi positive non sono rivelate da Dio ma poste dall’uomo, la separazione fra diritto e morale è alla base della tradizione politica liberale. Inoltre, le norme positive proprio per il loro carattere laico riguardano solo comportamenti esterni e non i pensieri.

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Introduzione storica ai diritti umani di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui