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Diritto e procedura penale nell’età del Principato

Diritto e procedura penale nell’età del Principato

 

Oltre alla lex Iulia iudiciorum privatorum, nel 17 a.C. venne votata anche la lex Iulia iudiciorum publicorum che portò ad una riforma delle questiones perpetuae e all’individuazione di nuove fattispecie di reato.

In seguito alcune delle novità principali:

Furono inoltre costituite nuove figure di reato, come ad esempio lo stellionatus (truffa e raggiro), la ricettazione e la violazione di sepolcro.

Uno degli aspetti interessanti poi è la restrizione progressiva della possibilità di farsi giustizia da soli con azioni penali private convertite in azioni pubbliche (es. per alcuni furti e per l’ingiuria sia fisica che morale considerati durante il Principato dei crimini)

In questo periodo venne meno la distinzione tra crimini e delicta lasciando il posto al diritto penale in senso moderno.

Con Augusto vennero istituite inoltre due nuove corti:

 

Chi esercitava competenze penali durante il Principato?

Fino alla seconda metà del II secolo il Senato (1) ebbe competenze penali in primo grado e in appello per delega dell’imperatore (soprattutto per reati politici, crimini contro l’amministrazione pubblica, crimini dei senatori)

Anche il Principe (2) con il suo consiglio si comportò come organo giurisdizionale anche attraverso funzionari come il praefectus urbi fino a 100 miglia da Roma, il praefectus praetorio sul resto d’Italia, il prefetto dell’annona per le frodi alimentari e quello dei vigili per criminalità comune.

Nelle province la giurisdizione penale era svolta dai governatori (3) che avevano per delega del Principe lo ius gladii (potere di vita o di morte). Potevano decidere sui sudditi ma non sui cittadini per i quali serviva una delega oppure, se richiesto, potevano essere mandati a Roma per essere giudicati. Dalla fine del II secolo lo ius gladii fu esercitato anche sui cittadini rigettando i loro appelli.

 

Differenze forme processuali cognitio criminale imperiale rispetto a quelle repubblicane:

Mentre nella Repubblica la pena di morte era stata convertita in esilio, durante il Principato si tornò alle esecuzioni capitali (per humiliores), oltre che ad altre punizioni come la confisca dei beni, la deportazione, il domicilio coatto con conseguente perdita della capacità giuridica.

L’appello andò a sostituire la provocatio ad populum del sistema criminale repubblicano ma si trattava per lo più di una concessione rimessa a discrezione del funzionario.

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui