Diritto e procedura penale nell’età del Principato

 

Oltre alla lex Iulia iudiciorum privatorum, nel 17 a.C. venne votata anche la lex Iulia iudiciorum publicorum che portò ad una riforma delle questiones perpetuae e all’individuazione di nuove fattispecie di reato.

In seguito alcune delle novità principali:

  • l’albo dei giudici fu composto in maggioranza da cavalieri

  • il sistema delle quaestiones venne esteso alle province

  • il governatore poteva comunque assumere il processo e aveva esclusiva competenza sui reati punibili con la morte

  • nell’ambitus (corruzione politica) una lex Iulia ridusse la pena ad una multa e all’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici inserendo fra i crimini anche la pressione sui giudici

  • il crimen vis, che si riferiva a vari reati come intralcio alla giustizia, violazione del diritto alla difesa da parte di funzionari e turbativa nelle procedure elettorali, venne punito con varie pene dalla confisca di beni all’esilio fino alla pena capitale

  • alcune fattispecie come l’uccisione dello schiavo e il procurato aborto rientrarono nell’omicidio; un senatoconsulto decise che gli schiavi sotto il tetto del padrone assassinato fossero giustiziati

  • il crimine di falso fu esteso alla falsificazione di pesi e misure, all’induzione alla falsa testimonianza e alla simulazione di parto

  • la calunnia comprese anche l’abbandono dell’accusa

  • il crimen repetundarum era inteso ora come appropriazione indebita di beni e denaro da parte dei pubblici ufficiali e la pena prevedeva la restituzione quadrupla della somma e la deportazione

  • il crimen maiestatis si estese anche alla lesa maestà (offesa al principe o alla sua famiglia)

Furono inoltre costituite nuove figure di reato, come ad esempio lo stellionatus (truffa e raggiro), la ricettazione e la violazione di sepolcro.

Uno degli aspetti interessanti poi è la restrizione progressiva della possibilità di farsi giustizia da soli con azioni penali private convertite in azioni pubbliche (es. per alcuni furti e per l’ingiuria sia fisica che morale considerati durante il Principato dei crimini)

In questo periodo venne meno la distinzione tra crimini e delicta lasciando il posto al diritto penale in senso moderno.

Con Augusto vennero istituite inoltre due nuove corti:

  • quaestio de annona: per reprimere con una multa l’accaparramento di generi alimentari

  • quaestio de adulteris: per perseguire i rapporti sessuali con donne sposate o di buona fama e il favoreggiamento di questi comportamenti. La pena prevedeva la segregazione in isole e la confisca del patrimonio.

 

Chi esercitava competenze penali durante il Principato?

Fino alla seconda metà del II secolo il Senato (1) ebbe competenze penali in primo grado e in appello per delega dell’imperatore (soprattutto per reati politici, crimini contro l’amministrazione pubblica, crimini dei senatori)

Anche il Principe (2) con il suo consiglio si comportò come organo giurisdizionale anche attraverso funzionari come il praefectus urbi fino a 100 miglia da Roma, il praefectus praetorio sul resto d’Italia, il prefetto dell’annona per le frodi alimentari e quello dei vigili per criminalità comune.

Nelle province la giurisdizione penale era svolta dai governatori (3) che avevano per delega del Principe lo ius gladii (potere di vita o di morte). Potevano decidere sui sudditi ma non sui cittadini per i quali serviva una delega oppure, se richiesto, potevano essere mandati a Roma per essere giudicati. Dalla fine del II secolo lo ius gladii fu esercitato anche sui cittadini rigettando i loro appelli.

 

Differenze forme processuali cognitio criminale imperiale rispetto a quelle repubblicane:

  • il processo aveva un carattere inquisitorio e non solo accusatorio come nelle quaestiones perpetuae (non serviva più una denuncia da parte del privato cittadino)

  • si poteva procedere per impulso del funzionario giudice che non si doveva attenere necessariamente alle prove

  • una delle caratteristiche era la possibilità di avocazione (ogni organo superiore al funzionario giudice poteva richiamare il processo alla propria cognizione → Il principe aveva questa facoltà anche davanti alle quaestiones)

  • variabilità e discrezionalità della pena all’interno di regole generali fissate dall’imperatore (il giudice teneva in considerazione le attenuanti, le aggravanti e la dignitas del reo)

  • durante Adriano si poté assistere a criteri più raffinati di valutazione delle circostanze e delle motivazioni secondo i principi dello stoicismo, con il tentativo di razionalizzare e moralizzare il sistema.

Mentre nella Repubblica la pena di morte era stata convertita in esilio, durante il Principato si tornò alle esecuzioni capitali (per humiliores), oltre che ad altre punizioni come la confisca dei beni, la deportazione, il domicilio coatto con conseguente perdita della capacità giuridica.

L’appello andò a sostituire la provocatio ad populum del sistema criminale repubblicano ma si trattava per lo più di una concessione rimessa a discrezione del funzionario.

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui