Diritto civile e criminale nel Basso Impero
Il volgarismo giuridico
A partire dalla Constitutio Antoniniana, con la quale l’imperatore attraverso il famoso editto concesse la cittadinanza ai peregrini abitanti, le leggi romane diventarono il diritto comune a tutto l’Impero.
In linea generale questo avrebbe dovuto abrogare i particolarismi dei diversi ordinamenti delle provincie, ma nella realtà in questi territori si continuarono ad applicare anche le leggi locali. Questo fenomeno del Basso Impero è chiamato “volgarismo giuridico” e si riferisce in senso più ampio alla decadenza culturale diffusa sia nella cancelleria imperiale che nella giurisprudenza orientale.
In questo periodo di grande semplificazione degli istituti coesistevano di fatto una prassi negoziale e una giudiziaria, una trattatistica didattica, una legislazione imperiale e una codificazione romano-barbarica. A questo si aggiunsero anche le culture giuridiche locali e peregrine che più volte i diversi imperatori tentarono di limitare in favore del rispetto delle norme romane.
Il diritto romano-ellenistico
Il diritto romano fondato sulla forma verbale fu in questo periodo adeguato alla forma scritta tipica della civiltà ellenica (es. in Egitto la stipulatio ad esempio divenne una clausola nel documento).
Non si trattava di un’unificazione giuridica ma di una romanizzazione dei negozi della tradizione locale, anche perché il potere politico non sarebbe stato in grado di modificare e armonizzare da un giorno all’altro culture giuridiche così diverse fra loro.
Inoltre, i governatori locali tendevano a consentire ai nuovi cittadini di mantenere alcune delle loro consuetudini, fiduciosi che nel tempo si sarebbero romanizzate.
Con lo spostamento a Oriente dei centri di potere dell’impero fu inevitabile poi assistere a fenomeni di ellenizzazione del diritto romano (es. patria potestà limitata; testamento non per individuare un erede del paterfamilias ma per trasferire i beni; l’opposizione tra verba e voluntas risolta facendo prevalere la volontà) a cui peraltro si era già assistito in passato con lo ius honorarium.
Il diritto romano-cristiano
Da Costantino in avanti e dall’avvento del Cristianesimo come religione di Stato, il diritto sostanziale e quello processuale furono notevolmente influenzati anche dal cristianesimo.
I culti pagani vennero vietati e si diffusero fenomeni di discriminazione verso gli Ebrei e gli eretici.
Anche l’istituto del matrimonio subì una radicale riforma, adeguandosi alla forma cristiana che non era basata sulla volontà attuale (cioè sull’affectio maritalis come reciproca volontà di costituire una famiglia) ma sul consenso iniziale e sul vincolo che perdurava anche una volta che l’affectio fosse venuta meno. La diffusione del cristianesimo portò a sfavorire il divorzio unilaterale e le seconde nozze, venne vietata l’autotutela per evitare turbamenti sociali, mentre al giudice fu chiesto di giudicare sulla base di precetti superiori.
In generale con il diritto romano-cristiano fu messa in discussione quella separazione tra morale, religione e diritto che aveva caratterizzato le epoche precedenti.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui