I diritti soggettivi
Il diritto si occupa di inquadrare tutte le relazioni sociali in una trama di rapporti giuridici, dove a seconda della situazione si può essere un soggetto attivo (es. in un rapporto di proprietà) o passivo.
Il diritto soggettivo è uno dei concetti fondamentali e riguarda la possibilità per il singolo di poter realizzare un proprio interesse esigendo da altri un dato comportamento. Ad esempio come proprietario di una casa l’ordinamento mi riconosce la possibilità di venderla, prestarla, affittarla, usarla ecc… senza che altri me lo impediscano. Come singolo che presta del denaro a qualcuno sono invece un soggetto attivo a cui il debitore (parte passiva) è obbligato a restituire il prestito. In caso contrario è possibile ricorrere agli organi giudiziari.
Secondo il giurista americano Hohfeld il diritto si esprime in:
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quattro situazioni soggettive attive elementari → rights (pretesa, libertà, potere giuridico e immunità)
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quattro situazioni passive → (dovere, mancanza di diritto, soggezione, incompetenza)
Per i Romani ad esempio un diritto significava la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario, attraverso lo strumento processuale dell’actio.
I diritti soggettivi si dividono in assoluti e relativi: quelli assoluti possono essere fatti valere erga omnes cioè nei confronti di tutti, mentre quelli relativi identificano un soggetto passivo determinato (vedi Fatti, atti e rapporti giuridici)
Il nostro ordinamento distingue i diritti soggettivi, per i quali è competente il giudice ordinario, dall’interesse legittimo, cioè la pretesa che la pubblica amministrazione si comporti conformemente alla legge, per il quale è competente il giudice amministrativo.
Inoltre per gli ordinamenti moderni ogni persona fisica dalla nascita è titolare di diritti e doveri e acquisisce capacità giuridica.
Definizione di diritti fondamentali
I diritti fondamentali fanno parte dei diritti assoluti. Si tratta di diritti inviolabili, come vengono definiti anche dalla Costituzione.
Questi diritti sono imprescrittibili, in altre parole non possono decadere, e sono indisponibili ovvero il soggetto non può decidere di privarsene.
Secondo un’impostazione comune proposta da Luigi Ferrajoli, per diritti fondamentali si intendono tutti i diritti soggettivi che spettano universalmente a tutti o in quanto persone, o in quanto cittadini oppure in quanto persone capaci di agire.
L’ordinamento è volto alla protezione di tali diritti e generalmente i diritti dei cittadini sono estesi anche agli stranieri. Inoltre spesso il nostro diritto e quello internazionale si possono sovrapporre, tutelando gli stessi diritti.
Secondo Ferrajoli si può operare poi un’ulteriore distinzione fra:
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diritti umani: diritti primari delle persone (es. diritto alla vita)
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diritti pubblici: diritti primari dei cittadini (es. circolazione, residenza)
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diritti civili: diritti secondari di chi ha capacità di agire (es. libertà contrattuale)
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diritti politici: diritti secondari riservati ai cittadini con capacità di agire (es. voto)
Secondo G. Pino vi è invece una distinzione fra norme sui diritti fondamentali e diritti fondamentali. Nel libro Diritti e interpretazione, definisce i diritti fondamentali come diritti soggettivi riconosciuti da norme fondamentali, ad esempio di rango costituzionale, e connessi a valori come l’eguaglianza, la dignità e la democrazia.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Introduzione storica ai diritti umani di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli.
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