Diritti fondamentali e generazione dei diritti

L’art. 2 della Costituzione e la pari dignità sociale

Nell’Italia del dopoguerra la Costituzione e le leggi dovevano essere legate a dei valori comuni in cui il paese poteva riconoscersi a livello emotivo culturale e ricostruire la convivenza. L’impostazione più adatta non fu né quella individualistica né quella che faceva percepire i diritti come una concessione dello Stato, ma quella che dava priorità alla persona e ai suoi bisogni.

La nostra Costituzione all’art. 2 riconosce una sfera personalistica dell’individuo a cui attribuire dignità e diritti, una sfera pluralistica che considera il singolo come essere sociale che può realizzarsi vivendo in una formazione sociale, e una sfera solidarista come richiamo ai doveri che si hanno nei confronti degli altri.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

L’articolo 2 è interpretato oggi in modo estensivo e lascia aperto il riconoscimento a nuovi diritti che potrebbero emergere a livello sociale, ampliando così il significato a diritti quali quello all’immagine, alla libertà di informazione e alla libertà sessuale. Inoltre letto insieme all’art 3 introduce il concetto di pari dignità dei cittadini, ricordando che non possono esserci nella Repubblica cittadini privi di dignità.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

 
I diritti fondamentali dell’uomo e le generazioni dei diritti

I diritti fondamentali sono un prodotto della storia, una creazione umana supportata dall’esistenza di norme, istituzioni, politiche e Stati che li tutelano attraverso il diritto interno e in secondo luogo attraverso il diritto internazionale.

I soggetti attivi dei diritti fondamentali sono gli individui oppure la collettività nel caso dei diritti collettivi (es. libertà di riunione). Il soggetto passivo (titolare di obblighi) dei diritti fondamentali è lo Stato che deve promuovere, rispettare e proteggere questi diritti offrendo delle garanzie.

Pensando ai diritti fondamentali come a beni giuridici su cui viene fondato il patto sociale però tutti sono soggetti passivi poiché è la società intera chiamata a collaborare per proteggerli.

É possibile quindi analizzare i diritti umani da differenti prospettive:

  • come ideali di giustizia promossi da correnti filosofiche e politiche

  • come diritti soggettivi fondamentali (prospettiva tecnico-giuridica) e universali, attribuiti da norme internazionali e interne per garantire la dignità e l’auto-realizzazione del singolo

Nonostante vengano riconosciuti come inderogabili, solo il diritto alla libertà (es. dalla tortura e da altre pene) non è limitabile, gli altri diritti fondamentali ammettono condizioni, ad esempio per problemi di tutela dell’ordine sociale o per proteggere i diritti degli altri (es. libertà di parola non consente la diffamazione).

È bene ricordare inoltre che l’espressione “diritti umani” è andata a sostituire nel linguaggio giuridico quella di “diritti naturali”, anche se da un lato molti diritti umani sono slegati dalla natura dell’uomo e vicini al progresso civile e materiale (es. diritto al controllo dei propri dati informatici) e dall’altro molti preferiscono distinguere i due concetti per prendere le distanze dal giusnaturalismo.

 

Generazioni di diritti e Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Nel mondo antico e durante il periodo medievale solo alcune persone godevano di diritti fondamentali.

Agli esseri umani in quanto tali non erano riconosciuti questi diritti e solo in epoca più moderna si iniziò a considerarli il fine degli ordinamenti e delle istituzioni. Il concetto di eguaglianza morale del genere umano prese piede quindi solo nell’Occidente, durante l’epoca delle rivoluzioni ma l’eguale tutela non fu raggiunta se non in periodi recenti.

Il punto di svolta può essere individuato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948 approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

 

La Dichiarazione poggia su quattro pilastri principali che sono:

  • Dignità | Rappresenta il riconoscimento dell’idea egualitaria e solidaristica che fa da base ai diritti umani

  • Libertà | Rappresenta i diritti di prima generazione: i diritti civili che esprimono la rivendicazione dell’autonomia e della libertà del singolo (es. i diritti della personalità come onore, libertà personale e di opinioni, tutela giudiziaria, proprietà, privacy…) e quelli politici che consentono l’elettorato passivo e attivo, la riunione e associazione. Sono diritti connessi alle rivoluzioni del XVII e XVIII secolo e alla nascita dello Stato liberale.

  • Eguaglianza | Identifica i diritti economici, sociali e culturali, quelli di seconda generazione nati dal conflitto tra capitalismo e lavoro dipendente tra Ottocento e Novecento. Fanno parte di questa categoria il diritto al lavoro, di istruzione, di previdenza sociale ecc… Recentemente sono sempre più corrisposti con le esigenze di particolari categorie esposte a discriminazione, deboli o che si trovano in alcuni rapporti sociali (es. donne, bambini, immigrati, consumatori…) al punto da apparire non diritti ma programmi di riforme sociali necessarie.

  • Fraternità | Rappresenta i diritti di terza generazione, ovvero i diritti collettivi e di solidarietà come la pace, lo sviluppo, la protezione dell’ambiente, la qualità di vita.

Gli articoli finali della Dichiarazione riguardano le condizioni sociali e internazionali necessarie per realizzare i diritti umani, i doveri nei confronti della società e le modalità di interpretazione.

Esistono poi dei nuovi diritti di quarta generazione legati ad esempio all’informatica e alla genetica. Secondo la Dichiarazione ogni persona è dotata di diritti irrinunciabili senza distinzioni di razza, sesso, lingua, religione ecc…Ad ogni essere umano viene riconosciuto lo stesso valore ed è proprio la dignità come diritto all’eguale considerazione e rispetto il primo diritto umano.

Oltre alla Dichiarazione Universale vi sono altri documenti internazionali del 1976 di fondamentale importanza per i diritti umani: il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici.

 

L’Italia e i diritti umani

Il nostro ordinamento all’art. 11 della Costituzione permette limitazioni di sovranità volte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni e, come ricorda l’art. 117, vengono ritenuti incostituzionali gli atti non conformi ai principi generali del diritto internazionale.

Inoltre è prevista una conformità “alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, in altre parole queste entrano a far parte dell’ordinamento giuridico con lo status di norme costituzionali.

L’Italia si è inoltre impegnata sottoscrivendo dei trattati volti alla tutela dei diritti umani e aderendo all’Unione Europea, all’ONU e al Consiglio d’Europa.

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Introduzione storica ai diritti umani di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui