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La Dichiarazione Universale, l’ONU e i diritti umani

La Dichiarazione Universale, l’ONU e i diritti umani

La prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite fu indetta a Londra nel 1946 e furono subito chiari gli obiettivi che l’ONU come nuova organizzazione ambiva a portare avanti.

Fra i principali compiti la promozione della cooperazione internazionale, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali assumeva un ruolo chiave. Per questo motivo era necessario elaborare una dichiarazione dei diritti che chiarisse in modo ufficiale i diversi propositi.

Il Consiglio economico e sociale nel 1946 costituì una Commissione dei diritti dell’uomo composta da 18 rappresentanti degli Stati membri. L’ex First Lady Eleanor Roosvelt, giornalista e attivista politica, aveva il ruolo di presidente della Commissione, supportata dal noto giurista francese Cassin il quale si può considerare il vero padre della Dichiarazione.

Compiti e sviluppi nel percorso verso la Dichiarazione

Il compito della Commissione era quello di redarre un documento di alto valore morale a cui sarebbe seguito un Patto dei diritti dell’uomo con valore giuridico vincolante.

Il clima mondiale richiedeva però una certa prudenza. I contrasti tra gli Stati, la diversa visione dell’idea di democrazia, l’inizio della guerra fredda e le differenti tradizioni, orientamenti e religioni, nonché la critica di molti antropologi americani che ritenevano che la maggior parte dei diritti di cui parlava la bozza della Dichiarazione fossero pressoché estranei a molte culture rendevano infatti i lavori complicati.

I paesi comunisti ritenevano poi che il compito di tutelare i diritti dell’uomo fosse in carica agli Stati, mentre gli addetti ai lavori spingevano perché la Dichiarazione fosse una Costituzione mondiale.

Alla fine si decise che avrebbe ricoperto semplicemente una funzione morale, una sorta di chiamata universale e di appello alla coscienza di ciascuno. I riferimenti filosofici e religiosi vennero evitati e l’uomo di cui si parla è in un certo senso generico ed estraneo a ogni cultura.

 

La Dichiarazione Universale

Il 10 dicembre 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo venne approvata a Parigi con 48 Stati favorevoli, l’astensione del blocco orientale e diversi contrasti legati a visioni non condivise in fatto di libertà religiosa, matrimonio, principio di non ingerenza ecc…

I principi fondamentali alla base della Dichiarazione, che appare fin da subito di matrice più occidentale che universale, sono la libertà dell’individuo e l’eguaglianza per dignità e diritti. All’art. 3 si identificano poi tre diritti fondamentali che sono vita, libertà e sicurezza.

La funzione dei diritti umani era quindi quella di tutelare l’individuo dagli abusi di potere, limitando di fatto l’esercizio della sovranità statale. Il rispetto di tali diritti con la Dichiarazione divenne un principio fondamentale del diritto internazionale, al punto che, con la Convenzione di Vienna del 1969, si dichiarò che ogni trattato che fosse stato in conflitto con le norme del diritto internazionale generale di cui fanno parte anche la tutela dei diritti dell’uomo sarebbe nullo.

Come rendere vincolante la Dichiarazione?

La Dichiarazione del 1948 aveva senza dubbio un alto valore politico, ma non era giuridicamente vincolante per gli Stati. Inoltre il mondo era diviso in due blocchi di influenza economica, militare e politica, contrapposti per ideologia.

La Commissione dei Diritti dell’Uomo dovette quindi lavorare a due successivi Patti, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (PDCP) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (PDESC) che vennero presentati all’Assemblea del 1954, approvati nel 1966 e in vigore ufficialmente solo dal 1976. Tali patti prevedono rapporti periodici da parte degli Stati aderenti, con la possibilità per i singoli individui di presentare dei ricorsi.

La Dichiarazione Universale poté dirsi completa perciò solo dal 1976.

Per rafforzare ulteriormente il vincolo nella protezione dei diritti umani sono nate poi dichiarazioni e convenzioni legate a temi specifici con organismi di controllo chiamati Comitati (es. contro la tortura, contro le forme di discriminazione, a favore diritti infanzia…).

Anche in questo caso sono possibili ricorsi individuali, fenomeno che apre un nuovo scenario.

Non sono più infatti solo gli Stati gli unici soggetti titolari di diritti e doveri, ma anche gli individui sono diventati soggetti del diritto internazionale. Essi sono di fatto protetti anche contro il loro Stato qualora la situazione lo richieda e responsabili nel caso commettano crimini internazionali intesi come violazioni gravi del diritto internazionale (es. crimini di guerra, crimini contro l’umanità e la pace, genocidio)

 

La nascita di tribunali internazionali

Nonostante sia il singolo Stato a dover giudicare il criminale, la necessità che la violazione non rimanesse impunita ha portato quindi alla creazione di tribunali internazionali, come quello durante il processo di Norimberga del 1946 e quello di Tokyo dello stesso anno.

Per questo tipo di crimini più tardi vennero istituiti dall’ONU dei tribunali ad hoc all’Aja nel 1993 e ad Arusha in Tanzania nel 1994. Ma il sistema più importante per la tutela dei diritti umani a carattere universale (e non più solo relativo ad un ambito geografico particolare) è la Corte Penale Internazionale dell’Aja, nata dopo la Conferenza di Roma del 1998.

Lo Statuto del 2002 prevede un intervento di tipo complementare qualora il tribunale nazionale non possa o non voglia giudicare le seguenti 4 categorie di crimini internazionali: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione.

 

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Introduzione storica ai diritti umani di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui