Crimina e delicta privati nella Roma del periodo Repubblicano
Nel mondo antico la legge del taglione era il modo più rudimentale e diffuso per reagire ad un grave illecito considerato pericoloso a livello sociale.
Una società complessa come quella che si andava creando però non poteva più reggersi su questa prassi ed era necessario indebolire i poteri di famiglie e clan gentilizi in favore delle istituzioni della comunità. Anche nel campo del diritto criminale, così come nel diritto civile, si passò quindi dall’autotutela e dalla vendetta di sangue alla tutela statale. In questo modo era lo stato ad infliggere le pene e non il privato.
Il passaggio non fu facile. La vendetta infatti era intesa come un sacrificio che ad esempio poteva dare pace al defunto, mentre lasciarlo invendicato sarebbe stato prima di tutto un illecito religioso che poteva mettere in pericolo anche la pax deorum. Farsi giustizia era una sorta di obbligo giuridico e religioso anche nelle questioni di tradimento e non uccidere la moglie avrebbe reso l’uomo impuro sul piano religioso.
Con la città-stato si mescolarono interventi privati con quelli dei pubblici poteri, il colpevole poteva essere consacrato alle divinità, ma in alcuni casi poteva anche risarcire gli offesi (monetizzazione dell’offesa).
Alcuni degli illeciti/crimini che coinvolgevano l’interesse supremo della collettività
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Paricidium: omicidio volontario di un uomo libero. I parenti venivano autorizzati ad una vendetta dinnanzi alle curie, ma prima era necessario accertare le circostanze e stabilire se era stato volontario o involontario.
In età monarchica erano i collaboratori del re, i quaestores paricidii, ad autorizzare la vendetta, previo accertamento che questa concessione fosse giustificata. In seguito la pena divenne pubblica con l’annegamento del colpevole. Le XII Tavole distinguevano fra omicidio volontario e involontario.
L’uccisione di uno schiavo invece non si discuteva sul piano penale ma civile.
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Perduellio: era un crimine contro lo Stato e si riferiva all’alto tradimento e alla ribellione alla pubblica autorità, incluso il tentativo di colpo di stato. In periodo monarchico intervenivano altri collaboratori del re, i duoviri perduellionis ovvero due boia.
Il colpevole poteva anche sfuggire alla sorte sfruttando la provocatio ad popolum e chiedendo di combattere pubblicamente contro i duoviri. Questa procedura si trasformò poi in un processo pubblico con il dibattito acceso tra accusa e difesa.
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Proditio: era un crimine sempre legato al tradimento dello stato, tramite accordo con il nemico e rifiuto di obbedienza. La punizione prevedeva fustigazione e decapitazione senza chiedere la provocatio.
Anche la frode ai danni del cliente, l’incendio delle messi o della casa e il maleficio erano ritenuti crimini gravi per i quali era prevista una sanzione.
I delicta: per i Romani illeciti civili
I delicta erano illeciti di una certa gravità che i Romani facevano ricadere nella sfera civile più che in quella penale. L’illecito era sanzionato attraverso un processo privato e il colpevole non subiva una pena pubblica ma doveva risarcire economicamente l’offeso.
Alcune forme di delicta sono:
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Iniuria arrecata ad una persona, inizialmente sul piano fisico poi anche su quello morale. Le XII Tavole regolavano i casi della semplice aggressione ingiusta, del membro rotto e della frattura ossea con un risarcimento proporzionato alla situazione.
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Furtum e rapina (nella tarda Repubblica). Anche in questo caso l’azione era privata e il derubato non veniva punito dalla pubblica autorità ma doveva pagare una somma all’offeso. Il furto poteva essere flagrante oppure non flagrante.
Quando il ladro veniva scoperto in casa di notte oppure opponeva resistenza armata il derubato poteva ucciderlo, negli altri casi invece poteva chiederne l’assegnazione (manus iniectio).
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli, il libro è disponibile anche usato qui.

