La costituzione del Principato: magistrature, assemblee e Senato
Le magistrature nell’età del Principato
Augusto decise di non abolire gli organi della costituzione repubblicana ma li sottomise al proprio potere e li privò delle loro funzioni.
In questo modo la parvenza repubblicana rimaneva salva ma il controllo di fatto era in mano all’imperator.
Gli organi costituzionali repubblicani durante il Principato quindi si trovarono nella seguente situazione:
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Consoli: rimase una carica onorifica conferita per qualche mese a chi era gradito al principe, ai patrizi o chi lo diventava per privilegio imperiale. Ricoprirla significava accedere al Senato e alle più alte cariche, nonché diventare governatori, generali e massimi funzionari. I consoli non si occupavano più né dell’esercito né della direzione politica, ma potevano convocare assemblee e Senato
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Censori: in epoca repubblicana erano una delle magistrature più importanti e proprio per questo motivo vennero privati di tutte le loro competenze, censimento e lectio senatus (con cui si decretavano i candidati per la carica di senatore) in primis. Con Domiziano, censore perpetuo, questa magistratura venne abolita.
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Pretori: divennero 16 e rimasero attivi come magistrati giusdicenti, ma con il nuovo processo civile imperiale la loro funzione fu messa in secondo piano da quella dei funzionari giudici. Lo stesso fu per i tribunali permanenti finalizzati alla giurisdizione criminale. I pretori erano di rango patrizio.
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Edili: diventarono 6 e le loro funzioni vennero limitate dal prefetto dell’annona (funzionario equestre addetto al grano) e da quello dei vigili. Poi anche questa magistratura scomparì nel III secolo.
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Questori: i 20 questori persero le loro funzioni originarie, alcuni rimasero aiutanti dei consoli e dei governatori provinciali, due si occupavano dei rapporti tra Senato e imperatore, ma non erano più custodi dell’Erario.
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Tribuni: potevano solo convocare il Senato e occuparsi di giurisdizione criminale per cause minori. Lo strumento dell’intercessio non era più valido contro il principe o i suoi funzionari.
Le assemblee politiche nell’età del Principato
Anche le assemblee, nonostante un tentativo di renderle più rappresentative con il voto dei decurioni a distanza, vennero pian piano superate e persero ogni funzione giurisdizionale che passò al principe il quale ne controllava anche l’attività legislativa. Le rogationes (pareri) coincidevano sempre con la proposta del principe.
Comizi e concili vennero considerati solo organismi costituzionali convocati a livello formale. L’assemblea popolare invece partecipava all’elezione del principe e ne conferiva i poteri per acclamazione. Con Nerva non venne più convocata.
Elezione dei magistrati nell’età del Principato
L’elezione dei magistrati era un’attività controllata dall’imperatore. Il principe infatti selezionava le candidature che avrebbero ricoperto dei ruoli nella magistratura (destinatio) oppure ordinava al popolo di votare i suoi candidati prediletti (commendatio), o indicava una raccomandazione di voto sostenendola con una campagna elettorale (suffragatio).
Inizialmente la selezione delle magistrature maggiori era affidata ai cavalieri e ai senatori, mentre l’elezione di quelle minori solo al Senato. In seguito vennero affidate tutte al Senato, ma si trattava ormai di procedure formali, come del resto l’elezione ai comizi.
Il Senato nell’età del Principato
Il Senato nell’età del Principato non era più composto dall’aristocrazia cittadina poiché il principe spesso decideva di farvi accedere uomini nuovi, cavalieri, provinciali e proprietari fondiari (con gli Antonini). Augusto fece tornare il Senato a 600 membri e alzò il censo minimo per accedervi
Il principe sottrasse al Senato i poteri di politica estera, ma lasciò il controllo delle province senatorie e l’amministrazione dell’Erario ormai esiguo.
Per compensare questa perdita di poteri al Senato vennero affidate però nuove funzioni, come l’elezione delle magistrature minori, la selezione di quelle maggiori, la giurisdizione criminale sui propri membri. Venne inoltre riconosciuto il valore normativo dei senatusconsulta.
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