Classificazione delle magistrature, potestas e imperium nella Roma Repubblicana.
Durante l’età repubblicana i Romani chiamavano magistrato un qualsiasi pubblico ufficiale con un mandato a carattere temporaneo, gratuito e conferito dalle assemblee politiche.
Ogni magistratura aveva competenze diverse e seguiva una specifica gerarchia. Al vertice dello stato si trovavano due consoli annuali e non più una figura monocratica e vitalizia come nella precedente monarchia.
Nel caso dei consoli, dopo aver concluso con onore il loro mandato essi potevano ambire a far parte del Senato, che controllava l’azione degli altri organi dello stato e dava le direttive generali.
Potestas e imperium
Le magistrature nella Roma Repubblicana godevano di un potere chiamato potestas che permetteva loro di rappresentare il popolo romano e dare ordini, alcune poi erano dotate di imperium.
L’imperium era un’autorità di derivazione militare, simile a quella del re etrusco. Si trattava di un potere supremo e illimitato (se non intervenivano elementi previsti dalla costituzione come il veto tribunizio, la collegialità o le gerarchie) che consentiva ai magistrati, ai quali era attribuito, di chiamare alla leva, prendere gli auspici, condurre l’esercito, dare ordini ai cittadini e applicare sanzioni.
Si articolava in civile oppure militare quando veniva esercitato all’esterno del pomerio. Il potere giurisdizionale in campo civile era però di fatto riservato solo ai pretori e agli edili curuli.
In base alla potestà nei confronti dei cittadini i magistrati erano così classificati in ordine di importanza:
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Consoli
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Censori
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Pretori
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Edili curuli
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Tribuni della plebe
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Questori
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Edili della plebe
I magistrati con imperium prevalevano ovviamente su quelli senza.
Diverse categorie di magistratura
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Sine imperio (dotate solo di potestas): questori, edili, tribuni e censori
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Cum imperio es. consoli, dittatore e magister equitum, pretori
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Ordinarie: rinnovate alla naturale scadenza
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Straordinarie: elette solo in circostanze particolari (es. dittatore, magister equitum, decemviri, tribuni militum consulari potestate)
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Permanenti: in carica da un’elezione all’altra (es. ordinarie permanenti i consoli, i pretori, gli edili, i questori e i tribuni della plebe)
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Non permanenti (es. i censori in carica solo per 18 mesi ogni 5 anni)
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Curuli: magistrature in origine riservate ai patrizi di alto prestigio, con sella curule e toga pretesta (es. dittatore, pretore, consoli, censori e gli edili curuli)
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Non curuli (es. magistrature plebee)
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Maggiori (es. censori, consoli, dittatori e pretori ai quali venivano conferiti gli auspicia maiora)
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Minori (es. questori, edili plebei)
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Plebee e popolari (es. i tribuni e gli edili della plebe) I magistrati del popolo potevano prendere gli auspici.
Le magistrature venivano elette da diverse assemblee politiche presiedute da un magistrato che dirigeva la riunione, presentava i candidati e fermava il voto in caso di auspici nefasti:
– magistrature maggiori votate dai comizi centuriati
– magistrature minori votate dai comizi tributi
– magistrature plebee votate dai concili della plebe
L’elettorato passivo dal II secolo era possibile solo per i cittadini di rango almeno equestre.
Cursus honorum
Il cursus honorum si riferiva ai diversi gradi della carriera politica.
Una lex Villia del 180 a.C. fissò le regole della carriera politica romana, vietando di accumulare più magistrature e stabilendo che vi dovesse essere una pausa di due anni fra una magistratura e l’altra.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli, il libro è disponibile anche usato qui.