Caratteri generali del diritto nell’età del Principato
Fonti del diritto nell’età del Principato
In base ad una ricostruzione (seppur anacronistica) offerta da Gaio nelle Istituzioni l’ordinamento giuridico del popolo romano durante l’età del Principato era caratterizzato dalle seguenti fonti :
Leggi: ciò che il popolo ordina e stabilisce (ma solo sotto Augusto venne data ancora importanza alla legislazione delle assemblee)
Plebisciti: ciò che stabilisce la plebe
Senatoconsulti: emanati dal Senato e dotati di valore di legge. Inizialmente rappresentavano solo una istruzione politica rivolta ai magistrati, poi invece assunsero un contenuto normativo, nonostante questo non venisse visto di buon occhio dai giuristi. Durante la fase imperiale i senatoconsulti furono più una normazione imperiale che del Senato, poiché tendevano ad adeguarsi all’orazione tenuta dal principe.
Costituzioni dei principi: decreti, editti o lettere dotati di valore di legge in quanto il principe acquisiva potere per legge con la lex de imperio. Le costitutiones erano una nuova fonte giuridica che inizialmente lasciavano dubbiosi i giuristi, ma dalla dinastia dei Flavi il problema non venne più sollevato poiché era ovvio che l’imperatore potesse modificare l’ius civile e fosse una sorta di supremo legislatore. Come ricordò Ulpiano, il popolo aveva trasferito (transaltio imperii) a lui l’imperium e la potestas. Inoltre in alcuni casi queste leggi erano personali e regolavano un caso specifico, in altri casi avevano valore normativo poiché si applicavano a tutti.
I tipi fondamentali di costituzione imperiale che spesso imitavano lo stile dei senatoconsulti erano:
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Editti – ordinanze generali che riguardavano diritto pubblico e si rivolgevano all’Impero, ad una provincia, città, categoria di cittadini. Nonostante questa attività legislativa trovasse legittimità con l’ius edicendi proconsulare gli editti del principe mantenevano validità anche dopo la morte dell’imperatore e senza ulteriori convalide.
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Rescritti – ordinanza scritta e molto frequente con cui il principe si comportava come un sommo giurista, chiarendo questioni di diritto e offrendo un’ interpretazione autentica. Quest’attività trovava fondamento nell’auctoritas pubblicistica riconosciuta ad Augusto nel 27 a.C. La risposta veniva fornita sulla base dei fatti esposti (che si presumevano riportati fedelmente) e il giudice si sarebbe poi allineato al parere del Principe. Questo lavoro era svolto in modo anonimo dai giuristi del consilium del principe che però tolsero via via prestigio ai giuristi indipendenti.
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Epistulae – ordinanza scritta in forma di lettera e rivolta ad un magistrato o ad un alto funzionario che si erano rivolti all’imperatore.
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Decreta – sentenze che risolvevano extra ordinem un processo. Si trattava di precedenti autorevoli che i giudici poi applicavano; alcuni esprimevano l’interesse ad introdurre nuove regole generali e diventavano così vincolanti.
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Mandata – (assimilabili alle costituzioni ma non definiti tali dalle fonti) istruzioni che il principe offriva ai propri subordinati. Spesso contenevano norme generali anche se si rivolgevano ad un governatore o ad una provincia specifica.
Editti: stabiliti dai magistrati del popolo romano (editti dei pretori urbano e pellegrino la cui giurisdizione è esercitata nelle province dal governatore | editti dei curuli la cui giurisdizione nelle province è esercitata dai questori). Di fatto però le leggi in quest’epoca erano state sostituite dai senatoconsulti dei senatori e dalla normazione imperiale e, allo stesso tempo, anche gli editti dei magistrati giusdicenti erano controllati dal principe. Con Adriano infatti anche l’editto pretorio venne codificato dal giurista Salvio Giuliano perché fosse un complesso di norme autoritative e permanenti. La struttura era in 4 parti (dalla convocazione, al iudicium, fino ai mezzi complementari e all’esecuzione della sentenza, più un’appendice). L’editto restò una delle fonti vigenti ma non più soggetta a modifiche e, dopo che il processo extra ordinem fu affidato ai funzionari imperiali perse molto del suo valore.
Responsi dei giudici: pareri e opinioni rilasciati da chi poteva porre in essere delle leggi
Nella sua trattazione Gaio non prende in considerazione la consuetudine, la quale però ebbe più importanza nelle province. Sotto Adriano i giuristi si riferivano al diritto consuetudinario e a quello giurisprudenziale come fonti non scritte, mentre leggi e costituzioni imperiali facevano parte delle fonti scritte.
La giurisprudenza era una delle grandi fonti del diritto che potevano dirsi ancora indipendenti dalla volontà imperiale. Secondo Salvio Giuliano ad esempio le regole recenti dovevano essere approvate dall’interpretazione giurisprudenziale o dal principe e, nonostante i grandi giuristi fossero sottoposti a controlli imperiali, cercavano comunque di circoscrivere l’autoritarismo del principe.
Certamente la scienza giuridica del Principato può definirsi “classica” per la raffinatezza tecnica che, grazie al lavoro di mediazione svolto da Giustiniano, l’ha portata a diventata un modello per la cultura giuridica medievale e attuale.
Con i Severi la scienza del diritto perse di creatività lasciando posto solo agli aspetti più burocratici e si accentuò la necessità dell’imperatore di controllare e non lasciare in mano a privati cittadini l’interpretazione giurisprudenziale.
La giurisprudenza classica viene fatta coincidere con l’epoca del principato e si divide in tre fasi:
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fino all’avvento di Adriano nel 117 d.C.
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da Adriano a Settimio Severo (193 d.C.)
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da Settimio Severo alla fine della dinastia dei Severi (235 d.C.) e alla morte di Ulpiano ultimo grande giurista del periodo.
Nuovo diritto nella fase imperiale: diritto civile, diritto imperiale e ius gentium
Accanto alle fonti più antiche in questa fase storica apparvero delle nuove fonti, come le ordinanze del principe in merito al diritto civile e a quello onorario, che presero inevitabilmente il sopravvento.
Per alcuni studiosi si può parlare quindi di ius vetus, riferendosi al diritto precedente, e ius novum imperiale. Tuttavia non si può parlare di un ordinamento contrapposto, in quanto la funzione dei giuristi fu proprio quella di trovare un equilibrio tra i sistemi più antichi e le norme di nuova costituzione.
Dentro i confini dell’impero convivevano quindi più ordinamenti:
– diritto romano (es. applicato in campo civilistico in controversie fra peregrini e cittadini)
– leggi delle comunità autonome
– leggi dei sudditi provinciali
Inoltre cittadini e sudditi venivano sentiti in tribunali diversi e anche le norme applicate erano diverse (in caso di doppia cittadinanza si poteva scegliere).
L’ius gentium era il collante tra i diversi ordinamenti in quanto veniva ritenuto il complesso di norme che tutti rispettavano in forza di ragione naturale.
Questa idea portò spesso i giuristi a introdurre nel sistema romano principi stranieri, come quelli ellenici, anche se nella maggior parte dei casi l’ius gentium servì a sottomettere le tradizioni locali a quelle romane ritenute naturali.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui