Le attività dei giuristi laici in epoca repubblicana
La giurisprudenza dell’epoca repubblicana era percepita come un’ars e il giurista era sia uno studioso che un pratico.
I compiti del giurista erano:
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Dare responsi sull’interpretazione delle norme e su come applicarle (es. contratto o testamento). Quest’attività era resa in casa del giurista. Il responso era orale o scritto, alle volte il giurista informava il giudice attraverso una lettera oppure veniva trascritto su tavole cerate. Non veniva spiegato né motivato, ma si fondava sull’auctoritas del giurista e veniva dettato con un linguaggio lapidario, tecnico e solenne.
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Curare gli interessi dei privati (giurisprudenza cautelare) predisponendo schemi negoziali per realizzare gli interessi e gli affari del cliente.
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Agire in giudizio e suggerire forme di tutela giudiziaria. Il giurista non patrocinava la causa perché non era considerata un’attività qualificante o comunque era più tipica dell’oratore.
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Fare parte del concilium privato dei magistrati giusdicenti non sempre esperti di diritto. In questo modo il sistema edittale era molto influenzato dal loro parere in qualità di consiglieri del magistrato e critici.
Il giurista era prima di tutto un aristocratico, un uomo politico e un soldato. Il suo lavoro non era a scopo di lucro, ma a beneficio gratuito dei cittadini. Pagarlo significava offenderlo, in quanto la ricompensa era la popolarità e il legame morale con il cliente che se ne sarebbe ricordato al momento delle elezioni.
La professione del giurista era appresa assistendo in veste di uditore alle consultazioni di giuristi affermati. Solo persone qualificate a livello culturale e sociale potevano veder riconoscere i loro pareri come vincolanti.
La giurisprudenza laica era riconosciuta come una scienza che, dopo l’oratoria, si trovava al vertice del sapere. Una delle caratteristiche distintive era la creatività e di quest’arte la nobilitas andava particolarmente orgogliosa poiché sapeva che avrebbe contribuito a tramandare la propria egemonia sociale. Allo stesso tempo fra giuristi vi era una competizione sempre aperta per affermare le proprie opinioni e, a partire dal III secolo, essi erano conosciuti per nome e celebrati per le opere, la cultura e il prestigio.
Conscio di questo fenomeno, Cesare propose di codificare e dare certezza al diritto, proprio per sottrarlo al dominio dei giuristi.
Oltre alla creatività, un’ulteriore caratteristica della giurisprudenza laica era la propensione casistica.
I giuristi evitavano formule, teorie generali e definizioni troppo prescrittive riferendosi invece a casi concreti per limitare le controversie con gli oratori e fondare il loro lavoro sulla memoria e sulla pratica.
Da Mucio Scevola in avanti, i giuristi sentirono maggiormente la necessità di spiegare il senso tecnico delle parole e di dare delle definizioni, nonostante queste fossero comunque delle proposte sempre da ridiscutere.
I giuristi della tarda Repubblica
A partire dalla tarda Repubblica i giuristi iniziano a porsi il problema del (1) metodo.
Quinto Mucio Scevola (console nel 95) secondo Pomponio è il primo ad aver applicato allo studio del diritto il metodo dialettico. L’opera principale è costituita da 18 Libri iuris civilis, una sorta di trattazione completa del diritto civile in cui i vari argomenti si succedevano secondo una classificazione dialettica basata sulla frequenza decrescente dei casi (successione, rapporti di famiglia, rapporti reali, rapporti obbligatori)
L’opera fornì uno spunto a tutta la giurisprudenza tardo repubblicana e classica, mentre i commenti ai vari libri divennero un genere letterario.
La tarda Repubblica è inoltre caratterizzata da due segnali di crisi: (2) la comparsa di giuristi di estrazione equestre che si facevano pagare per le loro consulenze, e (3) il distacco dei giuristi dal ruolo di magistrati. Un esempio su tutti è Aquilio Gallo pretore (peregrino nel 66) il quale lasciò la magistratura per dedicarsi alla pratica giurisprudenziale.
A lui si deve l’actio de dolo, mezzo di tutela negoziale attraverso il quale il malcapitato poteva ottenere il controvalore del pregiudizio arrecatogli dall’autore, e la stipulatio Aquiliana per estinguere obbligazioni non verbali.
Fra i giuristi più importanti del I secolo vi è inoltre Servio Sulpicio Rufo (praetor peregrinus nel 65 e poi console) che scrisse i Notata Mucii, un commentario ai Libri iuris civilis e i Libri duo ad Brutum, un commentario all’editto pretorio. Il merito è quello di aver utilizzato in modo sistematico il metodo dialettico e i suoi responsi furono inseriti nei Digesta di Alfeno e poi nel Digesto di Giustiniano.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura di Elementi di storia del diritto romano di Giliberti Giuseppe, Ed. Giappichelli. Il libro è disponibile anche usato a prezzo ridotto qui

